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L'avviso di accertamento, per debiti i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento, va notificato e al curatore e al contribuente dichiarato fallito.

Non è sufficiente, ai fini della prova del perfezionamento della notifica di atti tributari, il solo numero della raccomandata informativa contenuto nell'avviso di ricevimento ove non sia riconducibile alla relata posta a corredo dell'atto.

La procura congiunta al ricorso ed il suo conferimento antecedentemente alla pubblicazione del provvedimento, ma non successivamente alla notifica dello stesso, sono elementi sufficienti a soddisfarne il requisito di specialità.

Pronuncia delle Sezioni Unite sul riparto di giurisdizione del giudice tributario in ordine alla controversia avente ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di diniego del contributo a fondo perduto.