Cass., SS.UU., Sent. 16.01.2024, n. 2075

19.01.2024

La procura congiunta al ricorso ed il suo conferimento antecedentemente alla pubblicazione del provvedimento, ma non successivamente alla notifica dello stesso, sono elementi sufficienti a soddisfarne il requisito di specialità.

"La procura speciale non può essere un atto a sé stante, ma – ai fini dell'autentica – dev'essere necessariamente apposta in calce o a margine di uno degli atti elencati dal citato comma terzo dell'art. 83, ossia in intimo e necessario collegamento con uno di essi. [...]

La Sezione rimettente rammenta, poi, che l'orientamento contrario assume che il requisito della specialità della procura non postula la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell'atto cui accede, dal momento che, anche nel caso in cui la procura sia stata redatta, sottoscritta e autenticata in data anteriore a quella del ricorso, è possibile desumerne la specialità, da un lato, dalla sua congiunzione (materiale o telematica) al ricorso e, dall'altro, dalla sua susseguente notifica insieme a quest'ultimo. A tal riguardo, si ritiene che il requisito della "contestualità", spaziale e/o cronologica, del conferimento della procura speciale e dell'autenticazione della relativa sottoscrizione non sia contemplato dal citato art. 83, la cui ratio risiede nella certezza e nella conoscibilità del potere rappresentativo del difensore che sostituisce in giudizio la parte, per cui è valida la procura speciale che – purché rilasciata in data successiva alla decisione da impugnare e anteriore alla notificazione del ricorso – dia certezza che la procura sia conferita per impugnare una certa sentenza e che il mezzo di impugnazione per il quale essa è conferita sia per l'appunto il ricorso per cassazione. [...]

Si rivela, dunque, essenziale, affinché l'avvocato possa spendere il potere di certificazione dell'autografia della sottoscrizione della parte che la legge gli attribuisce, la "collocazione topografica" della procura rispetto all'atto cui la stessa accede. In siffatti termini si è già espressa questa Corte, a Sezioni Unite, nel senso che la data del rilascio della procura, "alla stregua della disciplina generale non costituisce un elemento di forma-contenuto dell'atto di procura, né una condizione di efficacia della certificazione del difensore e ciò diversamente da quanto previsto dall'anzidetta disciplina speciale, dove essa assurge a requisito condizionante l'ammissibilità stessa del ricorso per cassazione. [...]

Il conferimento della procura a margine o in calce della procura nativa digitale e della copia informatica, provando l'esistenza del rapporto fiduciario tra la parte ed il patrono da essa scelto, soddisfa compiutamente il dettato dello stesso art. 83 c.p.c., la cui ratio risiede nella certezza e nella conoscibilità all'esterno del potere rappresentativo del difensore, che sostituisce in giudizio la parte, e non già nella corrispondenza dell'attività svolta dal difensore all'effettivo volere del rappresentato, che attiene esclusivamente al rapporto interno tra difensore e cliente.

Di qui, l'irrilevanza della circostanza che la procura sia stata conferita in data anteriore a quella della redazione del ricorso. Ciò che, dunque, rileva essenzialmente ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione è che il conferimento della procura alle liti avvenga all'interno della finestra temporale segnata dal momento (iniziale) di pubblicazione del provvedimento da impugnare e da quello (finale) della notificazione del ricorso: dunque, rispettivamente, né prima, né dopo. [...]

In conclusione, va ribadito il seguente principio di diritto: "In tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui agli artt. 83, comma terzo, e 365 c.p.c., non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell'atto cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso".