Pillole di... Giurisprudenza Tributaria

Ripresa a tassazione di maggiori utili accertati in capo ad una s.a.s.: riunione dei ricorsi e rimessione in primo grado per assicurare l'integrità del contraddittorio.

Sul presupposto che legittima la presunzione di maggiori ricavi occulti e sugli elementi, concorrenti e non alternativi tra loro, perché questa sia pienamente idonea.

Sulla diversa ampiezza dei poteri attribuiti al giudice di rinvio e nel caso di accoglimento per violazione di norme imperative e nel caso di vizio di motivazione.

Presupposto che legittima la presunzione di attribuzione ai soci di utili extracontabili e relative conseguenze della sua validità.

La solidarietà tributaria deriva e dipende dal coinvolgimento del soggetto nel rapporto giuridico contemplato, non dalla posizione processuali creatasi.

L'estinzione del giudizio non determina anche l'estinzione del debito tributario: l'ordinanza che estingue il giudizio è una statuizione meramente processuale che fa venir meno, in presenza di un nuovo "accordo" sull'adempimento dell'obbligazione tributaria, l'interesse alla prosecuzione dello specifico giudizio.

Nessuna novità legislativa, rispetto allo scorso anno e nonostante l'esortazione della Corte Costituzionale, circa la non impugnabilità della cartella per il tramite dell'estratto di ruolo.

Onere probatorio del contribuente per vincere la presunzione di attribuzione pro quota: dimostrare l'estraneità alla gestione sociale è insufficiente.

Corretto riparto dell'onere probatorio idoneo a dimostrare: per l'Amministrazione l'interposizione di persona in sede di accertamento, per il supposto interponente l'assenza di tale situazione giuridica.

Se la parte comparsa non disconosce la copia fotostatica autenticata in modo specifico ed inequivoco, alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua produzione, questa si considera riconosciuta.

In tema di associazioni non riconosciute la responsabilità del legale rappresentante si presume, non essendo necessaria, perché sorga, alcuna prova dello svolgimento, da parte di questi, di attività dirette alla creazione del tributo.

In caso di accertamento bancario e/o misto, il termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7 dello Statuto dei diritti del Contribuente non trova applicazione.

L'avviso di accertamento notificato al socio receduto dalla compagine sociale tra l'anno d'imposta contemplato ed il momento della notificazione alla società è nullo, quando esso, rinviando "per relationem" alla motivazione dell'avviso di accertamento notificato alla società, manchi dell'allegazione della documentazione citata o della riproduzione...

Accertamento bancario ed elementi di prova che consentono al contribuente di superare la presunzione di maggiori ricavi o compensi.