Cass., Ord. 25.06.2024, n. 17540

27.06.2024

In caso di accertamento bancario e/o misto, il termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7 dello Statuto dei diritti del Contribuente non trova applicazione.

"L'applicabilità dei diritti e delle garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali di cui all'articolo 12 legge n. 212 del 2000 postula lo svolgimento di accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali del contribuente. La ragione va ravvisata nel fatto che, in questi casi, lo statuto di diritti e garanzie è di contrappeso all' invasione della sfera del contribuente, nei luoghi di sua pertinenza, dando corpo ad una specifica esigenza di contraddittorio, al fine di conformare ed adeguare l'interesse dell'Amministrazione alla situazione del contribuente.

A conferma, le stesse Sezioni Unite, pronunciatesi sulle conseguenze della violazione del termine dilatorio in questione, hanno espressamente correlato il dies a quo di decorrenza del termine al rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni. 

Differente è, invece, l'ipotesi, come nel caso in esame, in cui la pretesa impositiva sia scaturita dal vaglio degli atti sottoposti all'Amministrazione dallo stesso contribuente o esaminati in ufficio. Da ciò discende che le ipotesi del controllo eseguito presso la sede del contribuente e del controllo c.d. a tavolino non possono essere assimilate, giacché la naturale vis expansiva dell' istituto del contraddittorio procedimentale nei rapporti tra Fisco e contribuente non giunge fino al punto da imporre termini dilatori all'azione di accertamento che derivi da controlli fatti dall'Amministrazione nella propria sede, in base ai dati forniti dallo stesso contribuente o acquisiti documentalmente.

Va ribadito, pertanto, che l'art. 12 comma 7, legge n. 212 del 2000, non trova applicazione in caso di atto impositivo basato solo sulle risultanze dell'art.32 D.P.R. n.600 del 1973. Del resto, questa Corte ha pure chiarito che, anche nell'ipotesi di accertamento misto, cioè nell'ipotesi di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività e di successiva autorizzazione all'espletamento di indagini bancarie, trattandosi di procedimenti distinti, ove l'atto impositivo si fondi solo sulle risultanze di queste ultime non trova ugualmente applicazione il termine dilatorio. In difetto di accesso, tuttavia, che per i c.d. tributi armonizzati - tra i quali rientra anche l'Iva, recuperata a tassazione con l'atto impositivo oggetto di giudizio - l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endo-procedimentale, la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto, purché il contribuente, fornendo la c.d. prova di resistenza, abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa."