Cass., Ord. 20.06.2024, n. 17106
Sulla diversa legittimazione attiva e passiva del socio accomandante esistente tra IVA e imposte dirette.
"Il motivo - pur formulato in termini non del tutto lineari e con riguardo a disposizione poco pertinente - non è inammissibile posto che deduce, in termini sufficienti, il difetto di legittimazione passiva del socio accomandante, concernendo la ripresa solo l'Iva, ed è fondato nei limiti che seguono.
In tema di Iva, il socio accomandante, per il disposto di cui all'art. 2313 c.c., è privo di legittimazione attiva e passiva, imposta per la quale, a differenza di quanto accade per le imposte dirette, non trova applicazione l'art. 5 tuir che prevede l'imputazione per trasparenza del reddito della società a ciascun socio - anche per le società in accomandita e anche al socio accomandante -, a prescindere dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.
Resta salva, ovviamente, l'ipotesi in cui il socio accomandante si sia ingerito nell'amministrazione e, dunque, fosse il reale gestore della società, circostanza quest'ultima che, pur dedotta in controricorso dall'Ufficio, non risulta dalla sentenza, né da altri atti e, dunque, è del tutto nuova ed estranea al presente giudizio.
Tale esito, peraltro, non comporta la nullità dell'avviso nei confronti della società (e del socio accomandatario che nulla ha denunciato) ma esclusivamente nei confronti del socio accomandante."