Cass., Ord. 31.01.2024, n. 2944

08.02.2024

Non è sufficiente, ai fini della prova del perfezionamento della notifica di atti tributari, il solo numero della raccomandata informativa contenuto nell'avviso di ricevimento ove non sia riconducibile alla relata posta a corredo dell'atto.

"È opportuno premettere alla trattazione e decisione sui singoli motivi di ricorso la ricostruzione della fattispecie in esame, per come emerge dalla sentenza impugnata e dalle deduzioni delle parti, in particolare da quelle della stessa ricorrente. Secondo la quale la notifica della cartella di pagamento è avvenuta tramite messo notificatore che, a fronte della temporanea assenza all'indirizzo indicato del contribuente o di altre persone legittimate a ricevere l'atto, avrebbe provveduto al deposito presso la casa comunale ed all'affissione all'albo pretorio dell'avviso di deposito, informandone il destinatario con raccomandata con avviso di ricevimento. La documentata ricezione, attraverso l'avviso di ricevimento, della raccomandata informativa il 12 giugno 2012, dimostrerebbe il perfezionamento della notifica in tale data.

Tuttavia, come eccepito dal contribuente controricorrente, osta a tale conclusione la circostanza che la stessa relata di notifica, anche nella copia prodotta in atti, appare assolutamente carente rispetto a tale adempimento, giacché non risulta contrassegnata alcuna delle apposite caselle del testo prestampato, relative non solo alla constatazione dell'assenza del destinatario e di altre persone capaci e legittimate a ricevere la consegna, ma anche della spedizione della raccomandata informativa de qua. Tanto meno la stessa spedizione risulta ricavabile da altra qualsiasi annotazione del messo sulla stessa relata, dalla quale infatti neppure risulta il numero che contraddistinguerebbe l'ipotetica spedizione. Ne consegue pertanto l'oggettiva impossibilità di ricondurre al procedimento notificatorio di cui si controverte, ed in particolare alla raccomandata informativa, anche l'avviso di ricevimento riprodotto (per una sola facciata) nel ricorso erariale, non essendo sufficiente a tal fine il numero della raccomandata che compare sullo stesso avviso (non riconciliabile con la relata, che non indica alcuna spedizione ed alcun numero di raccomandata), ed essendo inidonea, oltre che comunque insufficiente, la mera riproduzione, non stampigliata ma sovrapposta manualmente, del numero identificativo della cartella sull'avviso di ricevimento.

Senza, peraltro, che possano sopperire a tale carenza la distinta di spedizione, pure riprodotta nel ricorso, nella quale è indicato un numero di raccomandata, ma non anche quello dell'atto cui si riferisce, e difetta il timbro dell'ufficio postale attestante la data di spedizione. Lo stesso dicasi per la documentazione in atti relativa all'affissione, a sua volta non riconciliabile con la raccomandata di cui all'avviso di ricevimento. [...]

Inoltre, la giurisprudenza di questa Corte ha comunque già ritenuto che « In tema di notificazione, il vizio consistente nella mancata indicazione nella copia dell'atto notificato (nella specie, cartella di pagamento) della data nella quale la stessa è avvenuta non può essere sanato per raggiungimento dello scopo a seguito della proposizione di un ricorso (intempestivo e quindi dichiarato inammissibile) avverso lo stesso, poiché il relativo principio non può essere applicato nell'ipotesi in cui dalla notifica dell'atto decorra un termine perentorio e non vi sia certezza della data della stessa: peraltro, la mancanza di detto requisito legale della notifica opera oggettivamente ed il destinatario non ha quindi l'onere di dedurre di aver subito alcun pregiudizio, derivando la nullità insanabile dalla mancanza di uno dei requisiti della fattispecie previsti dalla legge."