Consiglio di Stato, A.P., Sent. 14.03.2022, n. 4

18.03.2022

Il rilascio del mero estratto di ruolo non libera il concessionario dall'obbligo di ostensione della copia della cartella di pagamento.

"In sostanza, i dubbi che la Sezione rimettente sottopone a questa Adunanza possono enuclearsi nei due seguenti quesiti: a) se il concessionario possa essere esonerato dalla conservazione della copia della cartella di pagamento; 

b) se la cartella, ai fini dell'accesso, possa essere surrogata dall'estratto di ruolo.

[...] Vanno dunque chiarite le conseguenze derivanti dalla violazione dell'obbligo di conservazione e detenzione, in forza della prassi organizzativa che renda non disponibile una copia della cartella suscettibile di ostensione. Questa Adunanza ritiene che in tal caso il concessionario dovrà rilasciare specifica attestazione della mancata detenzione della cartella, avendo cura di specificarne le cause, essendo evidente che l'obbligo di concreta ostensione incontra il limite della oggettiva possibilità. Riepilogando, dunque, l'Adunanza, in risposta ai quesiti sottoposti dalla Sezione rimettente, formula i seguenti principi di diritto:

1) Il concessionario, ai sensi dell'art. 26 comma 5 del DPR 602/73, ha l'obbligo di conservare la copia della cartella di pagamento, anche quando esso si sia avvalso delle modalità semplificate di diretta notificazione della stessa a mezzo di raccomandata postale; 

2) Qualora il contribuente richieda la copia della cartella di pagamento, e questa non sia concretamente disponibile, il concessionario non si libera dell'obbligo di ostensione attraverso il rilascio del mero estratto di ruolo, ma deve rilasciare una attestazione che dia atto dell'inesistenza della cartella, avendo cura di spiegarne le ragioni"