Cass. SS. UU., sent. 17.12.2021, n. 40543

20.12.2021

Principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione applicabile anche agli atti di imposizione tributaria notificati per mezzo del messo speciale autorizzato dall'Ufficio.

"La questione che le Sezioni Unite di questa Corte sono chiamate a risolvere, involgente l'ambito relativo al perfezionamento della notificazione degli atti tributari impositivi rispetto al termine di decadenza, previsto dalle singole leggi di imposta, per l'esercizio del potere di accertamento e riscossione, è se il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione trovi applicazione anche agli atti di imposizione tributaria e, in caso di soluzione positiva, se tale applicabilità sia possibile anche qualora l'Amministrazione finanziaria si avvalga, per la notificazione, del messo notificatore speciale ex art.60 del d.P.R. n.600 del 1973 e art.16, comma 4, d.lgs. n.546 del 1992, anziché dell'ufficiale giudiziario [...] Conclusivamente, va, quindi, enunciato il seguente principio di diritto: «In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e agli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi di imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall'art.60 del d.P.R. 29 settembre 1973 n.600, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell'atto e non quello, eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente>>".