Cass., SS.UU., Sent. 05.03.2024, n. 5792

08.03.2024

Natura ed effetti del travisamento del contenuto oggettivo della prova.

"Argomenti nel senso dell'ammissibilità del sindacato in Cassazione del travisamento della prova, va da ultimo ricordato, non possono essere desunti neppure dall'articolo 2, commi 2 e 3, della legge 13 aprile 1988, n. 117, sulla considerazione che sarebbe paradossale che l'ordinamento giuridico concepisca rimedi risarcitori dell'errore commesso dal magistrato e non rimedi volti a neutralizzarlo, impedendo a monte che si esso si consolidi.

Quest'argomento, pur autorevolmente sostenuto, è suggestivo, ma privo di fondamento. Il citato articolo 2, laddove si riferisce al travisamento del fatto e della prova, è da ritenere riguardi infatti il giudizio penale, nel quale, difettando il rimedio della revocazione, operano travisamento del fatto e della prova, denunciabili in Cassazione secondo l'articolo 606, lett. e, c.p.p.. D'altro canto, per quanto attiene al settore civile, l'errore di fatto su circostanza controversa continua ad essere considerato nell'articolo 2 errore percettivo e non cattiva valutazione della prova, perché il «fatti salvi» di cui al comma 2 non va inteso come deroga alla esclusione dall'ambito di applicabilità della valutazione del fatto e della prova, con la conseguenza che il comma 3 rinvierebbe pur sempre ad attività valutativa, ma come esclusione dall'ambito delle valutazioni di fatto e prova della fattispecie prevista dal comma. Se così non fosse dovrebbe ritenersi che l'errore revocatorio di cui all'articolo 395, n. 4, c.p.c. sia compreso nella fattispecie del comma 3, quale valutazione e non percezione, il che non può essere perché in assenza di controversia non può esserci giudizio: il «fatti salvi» significa allora che intanto la fattispecie del comma 3 comprende ipotesi di responsabilità civile, in quanto non si tratti di attività di giudizio, e che la disposizione contempla ipotesi che il codice processuale tradizionalmente intendeva quali giudizi, in quanto errori su circostanze controverse, non intercettate dall'articolo 395, n. 4, c.p.c., ma che ora vengono equiparati ad errori percettivi. In fin dei conti, l'articolo 2 si riferisce, per quanto qui interessa, all'errore revocatorio su fatto controverso, e qui il controllo volto ad impedire il consolidamento dell'errore ricorre nei termini già illustrati, mentre l'errore revocatorio su fatto incontroverso è fuori dalla portata della disposizione, giacché l'ordinamento si contraddirebbe se lo riconducesse simultaneamente agli ambiti di applicabilità degli articoli 395, n. 4, c.p.c. e 2 della citata legge.

La disamina del contrasto si conclude con l'affermazione del seguente principio di diritto: «Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, il quale ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio, trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, in concorso dei presupposti richiesti dall'articolo 395, n. 4, c.p.c., mentre, ove il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere, in concorso dei presupposti di legge, ai sensi dell'articolo 360, nn. 4 e 5, c.p.c., a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale."