Cass. SS. UU., Ord. 28.07.2021, n. 21642

29.07.2021

Regolamento di giurisdizione, prescrizione della pretesa fiscale

"Per altro verso e più correttamente, l'Agenzia delle entrate riscossione, ha invece richiamato altro precedente di queste Sezioni Unite - Cass. S.U., 14 aprile 2020, n. 7822 ha affermato la cognizione del giudice tributario sui fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella ovvero fino al pignoramento in caso di notifica invalida della stessa, invece rimanendo al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti alla legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, oltreché la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa azionata verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata. A tale conclusioni queste Sezioni Unite sono giunte valorizzando la portata additiva della sentenza della Corte costituzionale n. 114/2018, con la quale la Consulta ha ritenuto che in relazione alla portata dell'art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 546/199, la linea di confine fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria è costituita dalla notifica della cartella esattoriale, tenuto conto di quanto previsto dall'art.50 DPR n.602/1973, per modo che le questioni insorgenti fino a tale momento restano devolute alla giurisdizione tributaria ... Orbene, facendo applicazione di tali principi al caso di specie la doglianza proposta dalla ricorrente nel giudizio di merito, concernente  la prescrizione della pretesa fiscale, si colloca indubbiamente a monte della notifica della cartella e attiene, poi, nel merito, agli effetti prodotti dalla mancata riassunzione del giudizio che questa Corte ha definito con l'annullamento della sentenza della CTR Puglia sull'avviso di liquidazione e sul rinvio disposto ad altra sezione della CTR medesima che, stando a quanto sostenuto dall'Agenzia delle entrate Riscossione, non sarebbe stato riassunto. Ed è proprio su tale assunto che l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha richiamato i principi consolidati espressi da questa Corte in ordine alla decorrenza della prescrizione in caso di definitività dell'atto tributario conseguente alla mancata riassunzione del giudizio di impugnazione dalla data di estinzione del giudizio. Ora, impregiudicato il merito della questione relativa al decorso del termine in relazione ala mancata riassunzione del giudizio, non pare potersi revocare in dubbio che la questione della prescrizione agitata dalla ricorrente attiene ad una vicenda maturata in epoca precedente alla notifica della cartella della quale ultima la ricorrente, come risulta dalla esposizione del regolamento preventivo, non ha contestato la ritualità o validità della notifica e che, in ogni caso, non riguarda gli effetti a valle successivi alla notificazione della cartella medesima. Ne consegue la giurisdizione del giudice tributario sulla questione relativa alla prescrizione".