Cass., Sent. 29.03.2022, n. 10021

30.03.2022

L'avviso di liquidazione fondato esclusivamente sui valori OMI non può ritenersi fondato sotto il profilo motivazionale.

"Le quotazioni OMI, risultanti dal sito web dell'Agenzia delle Entrate, non costituiscono una fonte tipica di prova del valore venale in comune commercio del bene oggetto di accertamento, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, essendo idonee a condurre ad indicazioni di valore di larga massima. Il riferimento alle stime effettuato sulla base dei valori OMI, per aree edificabili del medesimo Comune, non è quindi idoneo e sufficiente a rettificare il valore dell'immobile, tenuto conto che il valore dello stesso può variare in funzione di molteplici parametri, quali l'ubicazione, la superficie, la collocazione nello strumento urbanistico, nonché lo stato delle opere di urbanizzazione. Ne consegue che un avviso di liquidazione fondato esclusivamente sui valori OMI non può ritenersi fondato sotto il profilo motivazionale e, in difetto di ulteriori elementi forniti dall'Agenzia delle Entrate, non può indicare congruamente il valore venale in comune commercio del bene".