Cass., Sent. 27.07.2022, n. 23548
Un vizio di notifica è rilevante se si dimostra che lo stesso ha compromesso il diritto di difesa
"Con precipuo riferimento al tema della sanatoria dei vizi della notifica dell'avviso di accertamento sono intervenute le Sezioni Unite che hanno affermato che l'istituto della sanatoria, sebbene originariamente proprio della materia processuale, non è inapplicabile anche agli atti di natura sostanziale e, in particolare, ai vizi di notifica degli avvisi di accertamento (Cass. S.U., 15/10/2004, n. 19854). La possibilità di sanatoria ex art. 156 cod. proc. civ., poi, è stata ribadita anche di recente da questa Corte. Di poi, il contribuente già dinanzi alla C.t.p. articolava molteplici ed approfonditi motivi di impugnazione dell'atto, la maggior parte dei quali attinenti al merito della pretesa tributaria, per cui, partendo dal principio per cui un vizio di notifica è rilevante se si dimostra che lo stesso ha compromesso il diritto di difesa (Cass. 31/01/2017, n. 2321) - dovendosi altrimenti ritenere che abbia raggiunto i suoi effetti -, deve concludersi che nel caso concreto non è emerso in quale modo l'asserito vizio abbia inciso sulla posizione del contribuente. Né è stata addotta la decadenza dal potere impositivo dell'amministrazione in conseguenza della nullità della notifica, per cui, posto che non è emerso il pregiudizio subito dal contribuente e non è stata eccepita la decadenza dell'amministrazione, viene anche in rilievo, in linea con la giurisprudenza più recente di questa Corte, il tema dell'interesse del motivo di impugnazione, dato che dedurre il mero vizio di notifica senza specificare il pregiudizio che da esso deriva, per non aversi potuto compiutamente difendere, o per avere subito un accertamento oltre il termine di decadenza dell'Amministrazione dal potere impositivo, si riflette sull'interesse ad impugnare".