Cass., Sent. 25.10.2023, n. 29618
L'avviso di liquidazione notificato al notaio vale solo a costituirlo quale responsabile d'imposta, tenuto all'integrazione del versamento, ma non incide sulla titolarità del rapporto impositivo.
"E' legittima la notificazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta effettuata dall'Amministrazione finanziaria nei confronti del notaio che ha registrato l'atto, poiché lo stesso, ai sensi del D.P.R. n. 26 aprile 1986, n. 131, art. 57, è obbligato al relativo pagamento in solido con i soggetti nel cui interesse è stata richiesta la registrazione, mentre l'Amministrazione ha la facoltà di scegliere l'obbligato al quale rivolgersi, senza essere tenuta a notificare l'avviso anche agli altri. Il pagamento effettuato dal notaio comporta, inoltre, la definizione del rapporto tributario anche nei confronti dei già menzionati soggetti, i quali non possono chiedere il rimborso dell' imposta, dovendosi presumere che siano stati informati della notifica ed abbiano deciso di non impugnare l'avviso di liquidazione, ma, eventualmente, hanno titolo per far valere le proprie ragioni opponendosi all'azione di regresso o di rivalsa del coobbligato adempiente. [...]
Nei rapporti con il creditore si presume che il coobbligato intimato in tanto abbia provveduto al pagamento, in quanto abbia avuto l'assenso da parte di tutti gli altri coobbligati, nei cui confronti, altrimenti, non potrebbe esercitare il diritto di regresso. Pertanto, quando, come nella specie, un avviso di liquidazione sia stato notificato soltanto ad uno dei coobbligati e questo abbia adempiuto per tutti, si presume che tutti gli altri coobbligati, esposti all'azione di regresso o rivalsa, siano stati informati ed abbiano deciso di non impugnare l'avviso stesso. [...]
L' introduzione della normativa della registrazione telematica di cui al D.Lgs. n. 18 dicembre 1997, n. 463, art. 3 bis, per gli adempimenti riguardanti tutti gli atti ricevuti o autenticati dai notai con previsione di trasmissione per via telematica di tutte le richieste di registrazione, le note di trascrizione e di iscrizione nonché delle domande di annotazione e di voltura catastale, ha certo determinato un rilevante mutamento del meccanismo applicativo del tributo, essendo stato infatti previsto che la registrazione sia preceduta dal pagamento del tributo, autoliquidato dal notaio stesso, previa acquisizione della provvista nel rapporto con il cliente e tuttavia, la previsione di modalità telematiche di registrazione dell'atto e di versamento del tributo dietro autoliquidazione da parte del notaio, mediante il modello unico informatico, ha rappresentato "un'applicazione meramente strumentale - tecnologica ed evolutiva - propria della fase di registrazione dell'atto e riscossione dell' imposta, con obiettivi di velocizzazione e semplificazione" senza, con ciò, alterare il complessivo assetto del D.P.R. n. 131 del 1986 , quanto alla responsabilità del notaio per il pagamento dell' imposta (principale) e, nello specifico, quanto al disposto di cui al D.P.R. n. 131 del 1986 , art. 57, alla cui stregua il notaio è solidalmente obbligato al pagamento dell' imposta con le parti dell'atto e senza alterare la ridetta presunzione per cui il pagamento da parte del notaio della maggior imposta liquidata dall'ufficio avviene con l'assenso della parte dell'atto. [...] L'avviso di liquidazione per l' integrazione dell' imposta versata, notificato al notaio rogante che, in sede di rogito di compravendita immobiliare, si sia avvalso della procedura di registrazione telematica, ai sensi del D.Lgs. n. 463 del 1997, come modificato dal D.Lgs. n. 9 del 2000, ed in tale veste abbia provveduto alla relativa autoliquidazione ed al corrispondente versamento, può essere impugnato anche dalle parti contraenti in quanto la previsione dell'avviso di liquidazione al notaio vale solo a costituirlo quale responsabile d'imposta, tenuto all'integrazione del versamento, ma non incide sul principio per cui soggetti obbligati al pagamento dell'imposta restano le parti sostanziali dell'atto medesimo.
Il notaio rogante opera quale mero responsabile d'imposta, cioè come soggetto obbligato al pagamento dell' imposta per fatti e situazioni esclusivamente riferibili ad altri, al solo fine di facilitare l'adempimento fiscale, di talché egli, pur obbligato a richiedere la registrazione, rimane estraneo al presupposto impositivo, e terzo rispetto al rapporto di debito-credito tra l'Amministrazione finanziaria ed il soggetto passivo del tributo; ne consegue che il pagamento dell'imposta proporzionale di registro effettuato dal contribuente, costituendo adempimento dell'obbligazione tributaria, ha effetti liberatori anche per il notaio rogante, avendo la garanzia "ex lege" esaurito la sua funzione nel momento stesso in cui venne conseguita la prestazione garantita."