Cass., Sent. 25.10.2021, n. 29856

28.10.2021

"Nuove prove" che il giudice di appello può disporre ex officio. Termine entro il quale produrre nuovi documenti in appello.

"Questa Corte ha, quindi, affermato che, a seguito dell'abrogazione dell'art. 7, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, al giudice di appello non è più consentito ordinare il deposito di documenti, dovendo, invece, essergli riconosciuto il potere di ordinarne "ex officio" l'esibizione ai sensi dell'art. 210 cod. proc. Civ. Infatti, si è rilevato che le "nuove prove" che il giudice di appello può disporre ex officio, sono quelle stesse che il giudice di primo grado può ordinare ai sensi dell'art. 7 del d.Ig. 546/1992, non potendosi ritenere che il giudice di secondo grado abbia poteri istruttori ufficiosi diversi e maggiori rispetto a quelli della Commissione provinciale. Pertanto, dopo l'abrogazione del comma 3 dell'art. 7 d.lgs. 546/1992, nemmeno al giudice di appello è consentito di ordinare il deposito di documenti sollevando la parte dall'onere della prova, residuando soltanto il potere di ordinare l'esibizione ex officio di cui all'art. 210 c.p.c. L'unica ipotesi in cui è possibile disporre l'esibizione di documenti d'ufficio ai sensi dell'art. 58 comma 1 d.lgs. 546/1992 è quando sussista il presupposto dell'impossibilità di acquisire la prova altrimenti, come nel caso in cui una parte non possa conseguire i documenti in possesso dell'altra. Al contrario, proprio per la giurisprudenza formatasi per l'applicazione dell'art. 210 c.p.c., non può essere ordinata l'esibizione in giudizio di un documento di una parte o di un terzo, quando l'interessato può di propria iniziativa acquisirne una copia e produrla in causa [...] "in tema di contenzioso tributario, l'art. 58 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti consentiti dall'art. 345 cod. proc. civ., ma tale attività processuale va esercitata entro il termine previsto dall'art. 32, comma 1, dello stesso decreto, ossia fino a venti giorni liberi prima dell'udienza con l'osservanza delle formalità di cui all'art. 24, comma 1, dovendo, peraltro, tale termine ritenersi, anche in assenza di espressa previsione legislativa, di natura perentoria, e quindi sanzionato con la decadenza, per lo scopo che persegue e la funzione (rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio) che adempie. Resta, dunque, inibito al giudice di appello fondare la propria decisione sul documento tardivamente prodotto anche nel caso di mancata opposizione della controparte alla produzione tardiva, essendo la sanatoria a seguito di acquiescenza consentita con riferimento alla forma degli atti processuali e non anche relativamente all'osservanza dei termini perentori".