Cass., Sent. 24.01.2022, n. 2030

25.01.2022

Presunzione di autonoma organizzazione per l'esercizio in forma associata di professioni liberali e prova contraria.

"Costituisce principio giurisprudenziale di legittimità ormai consolidato quello per cui l'esercizio in forma associata di una professione liberale (nella specie, associazione di infermieri) è circostanza di per sé idonea a far presumere l'esistenza di una autonoma organizzazione di strutture e mezzi, ancorché non di particolare onere economico, nonché dell'intento di avvalersi della reciproca collaborazione e competenze, ovvero della sostituibilità nell'espletamento di alcune incombenze, sì da potersi ritenere che il reddito prodotto non sia frutto esclusivamente della professionalità di ciascun componente dello studio. Ne consegue che legittimamente il reddito dello studio associato viene assoggettato all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), a meno che il contribuente non dimostri che tale reddito è derivato dal solo lavoro professionale dei singoli associati".