Cass., Sent. 23.01.2023, n. 1946

26.01.2023

Per applicare le sanzioni alla persona fisica deve essere esclusa la vitalità della società

Principio di diritto: "In tema di sanzioni amministrative relative al rapporto tributario, perché venga meno la ratio che giustifica l'applicazione dell'art. 7, del d.l. n. 269 del 2003, convertito con modificazioni in I. n. 326 del 2003, diretto a sanzionare la sola società dotata di personalità giuridica, e sia ripristinata la regola generale secondo cui la sanzione amministrativa pecuniaria colpisce la persona fisica autrice dell'illecito, è necessario - quando non si tratti di società cartiera ma di quella che "a valle" riceve fatture soggettivamente inesistenti - acquisire riscontri probatori, anche presuntivi, idonei ad escludere la vitalità della società medesima, quand'anche gestita da un amministratore di fatto".