Cass., Sent. 21.02.2023, n. 5373

24.02.2023

Definizione agevolata della lite fiscale ai sensi della Legge n. 197/2022: non è lite pendente quella per la quale l'unico rimedio esperibile sia la revocazione

Può quindi formularsi il seguente principio di diritto:« In tema di definizione agevolata della lite fiscale, l'art. 1, co. 192, della l. n. 197 del 2022, nel consentire la definizione delle controversie per le quali, alla data di presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva, ha riguardo alle sole controversie definite da decisione ancora impugnabile con i mezzi ordinari, ma non anche a quelle in cui l'unico rimedio esperibile sia la revocazione, per le quali va pertanto disattesa la richiesta di sospensione del giudizio».