Cass., Sent. 20.05.2022, n. 16467

23.05.2022

Individuazione del dies a quo per il computo del termine di decadenza prescritto per l'accertamento dei tributi locali.

"Per delimitare dal punto di vista temporale l'esercizio del potere impositivo è necessario distinguere due diversi dies a quo dai quali iniziare il computo del termine di decadenza previsto per i tributi locali. Ed invero, nel caso in cui il contribuente presenta una dichiarazione ed omette il versamento, per individuare il dies a quo deve farsi riferimento al termine entro il quale il tributo avrebbe dovuto essere pagato [...] Nel caso in cui il contribuente abbia omesso la presentazione della dichiarazione, per individuare il dies a quo deve invece farsi riferimento al termine entro il quale egli avrebbe dovuto presentarla [...] Pertanto, nel primo caso sopra riportato, nel quale la dichiarazione è stata presentata ed omesso il versamento, il primo dei cinque anni previsti dall'art. 1, comma 161, n. 296 del 2006, è quello successivo a quello oggetto di accertamento e nel corso del quale il maggior tributo avrebbe dovuto essere pagato; nel secondo caso in cui la dichiarazione non è stata presentata, il Comune ha un termine più ampio per effettuare l'accertamento del tributo [...] Tenuto conto di ciò, nei casi di omessa dichiarazione, il primo dei cinque anni previsti dall'art. 1, comma 161, L. n. 296 del 2006, è il secondo anno successivo a quello oggetto di accertamento, e dunque se, per ipotesi, l'anno in cui è iniziato il possesso o è intervenuta la variazione è il 2017, la relativa dichiarazione deve essere presentata nel 2018, con la conseguenza che il primo anno dei cinque previsti per la decadenza dal potere impositivo è perciò il 2019, con l'ulteriore risultato che il termine per la notifica dell'avviso di accertamento da parte dell'Ente impositore scadrà il 31 dicembre 2023".