Cass., Sent. 20.01.2023, n. 1846

23.01.2023

Escluso il deposito della C.T.U. nel giudizio di rinvio se l'attività peritale si pone come mezzo di acquisizione delle prove.

"Con riferimento al processo tributario, questa Corte ha, infatti, statuito che <<nel giudizio di rinvio, configurato dall'art. 394 c.p.c. quale giudizio ad istruzione sostanzialmente "chiusa", è preclusa l'acquisizione di nuove prove e segnatamente la produzione di nuovi documenti, salvo che la stessa sia giustificata da fatti sopravvenuti riguardanti la controversia in decisione, da esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione o dall'impossibilità di produrli in precedenza per causa di forza maggiore>>. Conseguentemente, seppur è vero che le consulenze tecniche di parte non costituiscono mezzi di prova ma allegazioni difensive di contenuto tecnico, costituenti al più mero argomento, si è, anche, specificato che se la C.T.U., quale mezzo di controllo tecnico della prova chiusa è ammissibile nel giudizio di rinvio, pure tributario è, altrettanto, ammissibile che la parte possa difendersi col controllo tecnico della prova già chiusa, salva la sola ipotesi in cui l'attività peritale si ponga, piuttosto che come elemento di valutazione, come mezzo di acquisizione delle prove"