Cass., Sent. 20.01.2022, n. 1689

21.01.2022

Il fallimento intervenuto entro un anno dalla cancellazione della società non esclude la legittimazione passiva del socio. 

1. "Con ordinanza del 14 maggio 2021 questa Corte ha disposto il rinvio a nuovo ruolo della causa per la trattazione alla pubblica udienza, per l'esame della questione della integrità del contraddittorio e degli effetti della dichiarazione di fallimento, avvenuta entro l'anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, ai sensi dell'art. 10, legge fallimentare, ai fini della legittimità dell'avviso di accertamento fatto valere, iure successionis, nei confronti dei soci della società, in data antecedente alla dichiarazione di fallimento [...] Ciò precisato, si pone, tuttavia, la questione se il successivo fallimento della suddetta società (entro l'anno dalla estinzione), intervenuto prima della instaurazione del giudizio di primo grado, possa avere rilievo ai fini della valutazione del venire meno della soggettività passiva della s.r.I., profilo che implica l'esame del contenuto della previsione di cui all'art. 10, legge fallimentare, secondo cui: «Gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo». In realtà, l'esatta portata della previsione normativa in esame e, soprattutto, l'incidenza della stessa ai fini della considerazione dell'eventuale venire meno della legittimità della pretesa fatta valere nei confronti del socio, a titolo successorio, dopo la estinzione della società ma prima della dichiarazione di fallimento, risulta chiarita dalla pronuncia di questa Corte a Sez. Un. 12 marzo 2013, n. 6070 [...] Sicchè, la suddetta eccezione, che attribuisce, per fictio iuris, alla società estinta la legittimazione processuale, va considerata solo entro la specifica disciplina della procedura fallimentare, consentendo alla suddetta società di essere considerata parte processuale nel procedimento per dichiarazione di fallimento nonché nelle eventuali successive fasi impugnazione, senza che, tuttavia, da questo limitato ambito di applicazione possano derivare conseguenze anche in ambiti processuali diversi, qual è quello in esame. In sostanza, il limitato ambito di applicazione della previsione di cui all'art. 10, legge fallimentare, non legittima la considerazione che il sopravvenuto fallimento della società estinta entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese comporti il venire meno della soggettività passiva del socio della società estinta e, correlativamente, della sua legittimazione processuale, essendo questo la "giusta parte" del processo instaurato avverso l'avviso di accertamento allo stesso correttamente notificato quale successore. La pronuncia censurata, quindi, non è conforme ai suddetti principi, avendo erroneamente ritenuto che la previsione di cui all'art. 10, legge fallimentare, comporti una "reviviscenza" della società con effetti che andrebbero oltre il limitato ambito entro la quale la specifica previsione in esame, come visto, deve trovare applicazione, non potendosi ritenere che, invero, la medesima previsione abbia la finalità di ricostituire una legittimazione passiva tributaria della società, estinta e fallita entro l'anno, che, invero, in forza dell'art. 2495, cod. civ., è configurabile solo nei confronti dei soci, a titolo successorio".

2. "Né può, per completezza, ritenersi che sia corretta la considerazione espressa dalla controricorrente nelle conclusioni scritte in ordine al difetto di integrità del contraddittorio sin dal primo grado di giudizio, per essere stato l'atto impositivo notificato alla sola società e non anche agli altri due soci. Occorre, invero, distinguere tra il potere impositivo che può essere esercitato dall'amministrazione finanziaria a seguito della cancellazione ed estinzione della società di capitali e l'eventuale sopravvenienza, in corso di giudizio, dell'effetto estintivo della società

Nel primo caso, cui è riconducibile la presente controversia, quel che si verifica è che, estintasi la società di capitali, s'instaura tra i soci medesimi, ai quali pertengono i diritti o i beni originariamente facenti capo alla società, un regime sostanziale di contitolarità o di comunione indivisa, onde anche la relativa gestione seguirà il regime proprio della contitolarità o della comunione. In questo ambito, l'amministrazione finanziaria non è tenuta a notificare l'avviso di accertamento necessariamente nei confronti di tutti i soci, potendo la pretesa essere fatta valere nei confronti dell'uno o dell'altro socio, senza che si determini una questione di invalidità dell'avviso di accertamento ove lo stesso non sia stato notificato a tutti i soci, poiché ciascun socio è contitolare, anche sul piano degli obblighi tributari, della posizione giuridica passiva del rapporto obbligatorio facente prima capo alla società, sicchè il creditore può far valere nei confronti di ciascuno l'adempimento della prestazione divisibile già gravante sulla società, sebbene entro i limiti di cui all'art. 2495, cod. civ.

Problema diverso, invece, è quello in cui l'evento interruttivo si è verificato in corso di giudizio nel quale era parte la società, poiché è in questo caso soltanto che, invero, può porsi una questione di non integrità del contraddittorio ove non siano chiamati in giudizio tutti i soci della società estinta. In aderenza a quanto affermato dalla Corte a Sez. Un. con la pronuncia sopra citata n. 6070/2013, che, qualora si tratti di un debito della società estinta, la successione interessa tutti i soci esistenti al momento della cancellazione della società dal registro delle imprese, posto che, per effetto dell'estinzione dell'ente senza che il debito sia stato definito in sede di liquidazione, essi sono tutti destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società. Ne consegue che sussiste un litisconsorzio di natura processuale che si delinea al momento in cui uno solo dei soci agisca per, ovvero sia convenuto in luogo della società estinta".