Cass., Sent. 17.11.2021, n. 35006

18.11.2021

L'inutilizzabilità in sede penale degli elementi raccolti a carico del contribuente non si estende all'ambito tributario.

"Sulla questione dell'utilizzabilità, nel processo tributario, anche di prove atipiche, ed in particolare, per quel che qui interessa, dei dati desunti dalla cd. Lista Falciani, questa Corte si è già ripetutamente pronunciata in senso favorevole, confermando il principio consolidato secondo cui, in materia tributaria, gli elementi raccolti a carico del contribuente senza il rispetto delle formalità di garanzia difensiva prescritte per il procedimento penale sono inutilizzabili in tale sede, ai sensi dell'art. 191 cod. proc. pen, ma sono pienamente utilizzabili nel procedimento di accertamento fiscale, stante l'autonomia del procedimento penale rispetto a quello tributario, e ciò in conformità a quanto previsto sia dalle norme sui reati tributari sia dalle disposizioni generali dettate dagli artt. 2 e 654 cod. proc. pen. e dall'art. 220 disp. att. cod. proc. civ., che impone l'obbligo del rispetto delle disposizioni del codice di procedura penale quando, nel corso di attività ispettive, emergano indizi di reato, ma soltanto ai fini dell'applicazione della legge penale. Si è, in linea generale, spiegato che non qualsiasi irritualità nell'acquisizione di elementi rilevanti ai fini dell'accertamento comporta, di per sé, l'inutilizzabilità degli stessi, in mancanza di una specifica previsione in tal senso, dovendosi piuttosto escludere l'accesso a quelle prove la cui acquisizione concreti una diretta lesione di interessi costituzionalmente tutelati. Pertanto, il principio di inutilizzabilità degli elementi di prova irritualmente acquisiti, sancito dall'art. 191 cod. proc. pen., costituisce regola propria del procedimento penale, non automaticamente estensibile in ambito tributario, neppure utilizzando il richiamo contenuto nell'art. 70 del d.P.R. n. 600 del 1973, stante la natura sussidiaria e residuale di tale disposizione, che legittima il ricorso alle norme del codice penale di rito solo nel caso in cui l'accertamento della violazione tributaria non trovi una specifica disciplina nelle disposizioni del t.u.i.r. [...] Va, pertanto, ribadito il principio di diritto già statuito (Cass., sez. 5, 29/11/2019, n. 31243) secondo cui «l'Amministrazione finanziaria nell'attività di contrasto e accertamento dell'evasione fiscale può, in linea di principio, avvalersi di qualsiasi elemento di valore indiziario, anche unico, con esclusione di quelli la cui inutilizzabilità discenda da una specifica disposizione della legge tributaria o dal fatto di essere acquisiti in violazione di diritti fondamentali di rango costituzionali. Sono perciò utilizzabili nell'accertamento e nel contenzioso con il contribuente, i dati bancari, ottenuti mediante gli strumenti di cooperazione comunitaria, dal dipendente di una banca residente all'estero, il quale li abbia acquisiti trasgredendo i doveri di fedeltà verso il datore di lavoro e di riservatezza, privi di copertura costituzionale e tutela legale nei confronti del fisco italiano".