Cass., Sent. 17.06.2021, n. 17360

15.07.2021

Estinzione società, inammissibilità ricorso per cassazione, difensori privi della procura speciale, inesistenza rapporto di mandato, condanna alle spese del difensore, difetto di rituale impugnazione dell'atto impositivo, definitività dell'avviso di accertamento.

"Si formula il seguente principio di diritto: È inammissibile il ricorso per cassazione proposto dall'ex legale rappresentante di una società estinta per pregressa cancellazione dal registro delle imprese, perché la procura speciale conferita al difensore, indispensabile per la proposizione dell'impugnazione, è giuridicamente inesistente, in ragione della mancanza del mandante; le conseguenze dell'inammissibile attività processuale iniziata con il ricorso, tra le quali la condanna alle spese in favore della controparte, vanno riferite all'avvocato che ha sottoscritto l'atto introduttivo, qualora, in base alle circostanze, risulti la sua consapevolezza circa la mancanza della qualità di legale rappresentante in capo alla persona fisica che ha attribuito il mandato

Si osserva, altresì, che sono palesemente infondate le argomentazioni volte a confutare l'inammissibilità, già rilevata nei precedenti gradi del processo, dell'originaria impugnazione dell'avviso di accertamento. Infatti, il principio che nega alla morte o alla perdita della capacità della parte di stare in giudizio (e, quindi, all'estinzione della società)è applicabile solo dopo l'instaurazione del rapporto processuale, se, prima di quel momento, interviene il decesso della parte (o la sua estinzione) la procura si estingue ai sensi dell'art. 1722 cod. civ. e resta priva di ogni effetto, sicché deve reputarsi inammissibile l'atto introduttivo del giudizio sottoscritto dal difensore di una parte che abbia perso la capacità di stare in giudizio prima dell'inizio del processo. Per quanto esposto, l'azione innanzi alla C.T.P. non poteva essere intrapresa né dalla società (posto che la cancellazione dal registro delle imprese ne comporta l'estinzione), né dal procuratore (stante l'inefficacia della procura), né può essere qui invocata la prosecuzione del giudizio da parte del socio succeduto, sia perché di tale successione non si fa menzione nel ricorso, sia perché, per riconoscersi la legittimazione all'impugnazione del successore, occorre che questo alleghi e provi la qualità di "socio succeduto". Ad abundantiam si rileva che non si determina affatto, come invece vorrebbe la parte ricorrente, la cessazione della materia del contendere, né tantomeno può ipotizzarsi una nullità "sopravvenuta" dell'avviso di accertamento che fu notificato alla S.a.s. quando ancora era iscritta al registro delle imprese; al contrario, in difetto di rituale impugnazione dell'atto impositivo da parte dei "successori" dopo l'estinzione della società, lo stesso deve reputarsi definitivo".