Cass., Sent. 16.02.2022, n. 5160

17.02.2022

La rateizzazione comporta l'interruzione della prescrizione e si pone in maniera incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notifica delle cartelle.

"Va, però, osservato che è pacifico in causa che il contribuente abbia chiesto la rateizzazione del pagamento delle somme portate dalle cartelle ed abbia anche proceduto al pagamento di parte del dovuto [...] Questa Corte ha già affermato, con riferimento al riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 cod. civ. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, che lo stesso non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, il quale non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà. Il riconoscimento del diritto può, quindi, anche essere tacito concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore. Con specifico riferimento all'istanza di rateazione del debito, poi, questa Corte ha affermato che la domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore, anche se corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso unitamente ai pagamenti trimestrali effettuati secondo le previsioni dell'art. 1, comma 2-ter, del decreto- legge n. 78 del 1998, la quale ha previsto solo modalità agevolate di estinzione di quel debito, configura un riconoscimento di quest'ultimo, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate. La richiesta di rateizzazione, però, non comporta solo l'interruzione della prescrizione, costituendo il riconoscimento dell'altrui diritto, ma, seppure non costituisca la definitiva abdicazione del contribuente al diritto di far valere le proprie ragioni in sede giudiziaria, tuttavia fa ritenere conosciute le cartelle di pagamento cui si riferiscono le somme di cui si è chiesta la rateizzazione (Cass., sez. 6-5, 18/06/2018, n. 16098). Si è infatti affermato, in tale ultima pronuncia, che, se è vero che di per sé, in materia tributaria, non può costituire acquiescenza da parte del contribuente l'avere chiesto ed ottenuto, senza riserva alcuna, la rateizzazione degli importi indicati nelle cartelle di pagamento, nondimeno il riconoscimento del debito comporta in ogni caso l'interruzione del decorso del termine di prescrizione e si pone, quindi, in maniera incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto notifica delle cartelle".