Cass., Sent. 14.12.2023, n. 35109

20.12.2023

La documentazione comprovante la tempestività dell'appello va depositata al momento della costituzione in giudizio, a pena di inammissibilità dello stesso.

"Nel processo tributario è inammissibile il ricorso (o l'appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, ove il ricorrente (o l'appellante), al momento della costituzione, non abbia depositato la ricevuta di spedizione del plico o l'elenco delle raccomandate recante la data ed il timbro dell'ufficio postale oppure l'avviso di ricevimento nel quale la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. In difetto della produzione di tali documenti contestualmente alla costituzione il giudice, se non sussistono i presupposti della rimessione in termini, il giudice non può sanare l' inammissibilità ordinandone la successiva esibizione ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 5, ed il tempestivo perfezionamento della notifica a mezzo posta del ricorso (o dell'appello) può ritenersi provato soltanto se la ricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l' impugnazione dell'atto (o della sentenza). [...]

Non rientrava, quindi, nei poteri della Commissione tributaria regionale la concessione di un ulteriore termine per la produzione di tali documenti, salva l' ipotesi della rimessione in termini che, peraltro, non risulta essere mai stata evocata in giudizio. Tale ultimo istituto presuppone comunque una tempestiva istanza della parte che assuma di essere incorsa nella decadenza da un'attività processuale, per causa a lei non imputabile. Non è, infatti, consentita al giudice la proroga di un termine qualificato dalla legge come perentorio; salva, per l'appunto, la suddetta, eccezionale, ipotesi.

Ne consegue, pertanto, che non solo non era possibile depositare i documenti attestanti la regolarità della notificazione dell'atto di appello sino alla udienza di discussione, come invocato dall'Agenzia ricorrente, ma nemmeno entro il termine ordinario preclusivo delle produzioni documentali.

Con il secondo motivo l'Agenzia deduce, in relazione all' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., violazione o falsa applicazione degli artt. 2699 e 2700 c.c. e della L. n. 890 del 1982, art. 4 ultimo comma avendo la CTR erroneamente ritenuto che la prova della tempestività della notifica dell'appello potesse essere data soltanto dalla ricevuta di consegna della raccomandata all'ufficio postale. [...]

Il motivo difetta, in primo luogo, di chiarezza, poiché non si comprende se l'avviso di ricevimento del ricorso in appello coincida con la relata di notifica (allegata all'appello) a mezzo posta a firma del messo speciale dell'Agenzia ovvero si tratti di atti diversi; nel primo caso, la deduzione sarebbe comunque inammissibile, perché la CTR ha comunque accertato che il numero di raccomandata relativo alla notifica dell'atto d'appello alla contribuente non corrisponde a quello indicato nella dichiarazione sottoscritta dal messo speciale che, quindi, non serve a dimostrare la circostanza in contestazione; nel secondo caso, vi sarebbe difetto di specificità e autosufficienza, in mancanza sia della trascrizione dell'atto - o, almeno, della puntuale indicazione del suo contenuto.

In ogni caso, il motivo è infondato perché il tempestivo perfezionamento della notifica a mezzo posta del ricorso (o dell'appello) può ritenersi provato soltanto se la data di spedizione sull'avviso di ricevimento sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario; solo in tal caso, infatti, l'atto equipollente è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull'avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell'appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l' impugnazione dell'atto (o della sentenza)."