Cass., Sent. 14.12.2021, n. 40047

15.12.2021

La sospensione giudiziale dell'esecuzione dell'avviso di accertamento impugnato inibisce la formazione del ruolo e la successiva iscrizione "provvisoria".

"Deve essere pronunciato il seguente principio di diritto ex art. 384 c.p.c.: <<Nell'ipotesi in cui il contribuente ottenga la sospensione giudiziale dell'esecuzione dell'avviso di accertamento impugnato, ai sensi dell'art. 47 d.lgs. n. 546 del 1992, sono inibiti, dopo tale pronuncia, alla Amministrazione la formazione del ruolo e la successiva iscrizione "provvisoria", rispettivamente, ex artt. 12 e 15 del d.P.R. n. 602 del 1973; sicché sussiste l'interesse ad agire della società che svolge attività di affidamento di commesse pubbliche alla impugnazione della cartella di pagamento successivamente emessa, nonostante la sospensione giudiziale della efficacia dell'avviso di accertamento, sia per non incorrere nella esclusione dalla gare pubbliche, sia per il pagamento di interessi ex art. 30 d.P.R. n. 602 del 1973, di importo maggiore rispetto a quello di cui all'art. 20 del d.P.R. n. 602 del 1973>>".