Cass., Sent. 13.10.2022, n. 29987

14.10.2022

Le ragioni d'urgenza per l'emissione ante tempus dell'avviso di accertamento devono essere oggetto di un giudizio prognostico ex ante

"PRINCIPIO DI DIRITTO «In tema di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, la legittimità dell'emissione dell'avviso di accertamento prima dello spirare del termine dilatorio, di cui all'art. 12, coma 7, della I. n. 212 del 2000, richiede specifiche ragioni di urgenza, a tutela dal pericolo di compromissione del credito erariale, secondo un giudizio prognostico ex ante, relazionato cioè ad elementi o fatti emergenti in epoca anteriore e non posteriore alla notificazione dell'avviso di accertamento, la cui sussistenza deve essere dimostrata dall'amministrazione finanziaria e vagliata dall'organo giudicante».

Esaminando allora il caso di specie, la Commissione regionale lombarda ha escluso l'urgenza, negando valore alla rilevanza penale della condotta contestata, all'entità dei tributi contestati, più in generale al pericolo di perdita del credito erariale. Nel giudizio ha tuttavia illogicamente valorizzato elementi posteriori, quali il sequestro preventivo dei beni del contribuente, intervenuto in epoca successiva, o ha irragionevolmente prospettato l'assenza di elementi probatori da cui desumere il pericolo di compromissione del credito erariale. Così Facendo il giudice d'appello ha erroneamente applicato l'art. 12, comma 7, della I. n. 212 del 2000".