Cass., Sent. 13.01.2023, n. 957

16.01.2023

Nessuna preclusione per la documentazione esibita nei termini concordati tra Amministrazione finanziaria e contribuente

Principio di diritto: «In tema di imposte sui redditi, se il termine concesso al contribuente per la produzione documentale di cui all'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 (nella versione all'epoca vigente), viene prorogato su accordo delle parti, i documenti prodotti entro tale nuovo termine sono pienamente utilizzabili nel processo tributario, senza alcuna necessità del rispetto delle indicazioni procedurali di cui al quinto comma dell'art. 32 citato (allegazione dei documenti al ricorso introduttivo e contestuale dichiarazione di mancato adempimento per causa non imputabile); e ciò a maggior ragione nell'ipotesi in cui l'Amministrazione abbia inserito la documentazione all'interno della motivazione degli avvisi di accertamento, sia pure solo per svilirne il contenuto, pena la violazione dei princìpi di lealtà e di buona fede, oltre che di piena e leale collaborazione tra contribuente e Fisco, presidiati dall'art. 10 della legge n. 212 del 2000» .