Cass., Sent. 11.10.2021, n. 27434

12.10.2021

Deduzione sulla nullità dell'atto di pignoramento per omessa notifica dell'atto presupposto: sussiste la giurisdizione del giudice tributario.

"Come definitivamente chiarito dalle Sezioni Unite della Corte (v. Cass. Sez. Un., 14 aprile 2020, n. 7822 e Cass. Sez. Un., 5 giugno 2017, n. 13913, cui adde Cass. Sez. Un., 28 luglio 2021, n. 21642), - le cui conclusioni trovano riscontro nella ricostruzione del sistema normativo di riferimento operata dallo stesso Giudice delle Leggi (v. Corte Cost., 31 maggio 2018, n. 114), - il combinato disposto di cui al d.lgs. n. 546 del 1992, artt. 2, c. 1, e 19, c. 3, ed al d.p.r. n. 600 del 1973, art. 57, va interpretato nel senso che alla giurisdizione del giudice tributario compete la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento (d.p.r. n. 600 del 1973, art. 50), se validamente avvenute, ovvero fino al momento dell'atto esecutivo, nel caso di notificazione degli atti prodromici omessa, inesistente o nulla; atto esecutivo che, pertanto, rappresenta il primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario e che pertanto, in quanto idoneo a far sorgere l'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c., rientra nell'ambito degli atti impugnabili davanti al giudice tributario in forza del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19. Sussiste nella fattispecie, pertanto, la giurisdizione del giudice tributario, posto che delle proposte domande si sostanzia (proprio) la causa petendi della deduzione di nullità dell'atto di pignoramento in ragione della nullità, e della stessa inesistenza, della notifica dell'atto presupposto (la cartella di pagamento)".