Cass., Sent. 11.03.2022, n. 7981

15.03.2022

L'omessa comunicazione della sentenza da parte della segreteria non giustifica la rimessione in termini per la proposizione dell'impugnazione.

"Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la decadenza da un termine processuale, ivi compreso quello per impugnare, non può ritenersi incolpevole e giustificare, quindi, la rimessione in termini, ove sia avvenuta per errore di diritto; tale errore sussiste, in particolare, allorché la parte decaduta dall'impugnazione per l'avvenuto decorso del termine di cui all'art. 327 c.p.c. si dolga della non tempestiva comunicazione della sentenza da parte della cancelleria, posto che il termine di cui all'art. 327 c.p.c. decorre dalla pubblicazione della sentenza mediante deposito in cancelleria, e non dall'omessa comunicazione da parte del cancelliere, non ravvisandosi in tale regime delle impugnazioni alcun dubbio di costituzionalità. Questa Corte ha, infatti, già affermato che è ravvisabile un errore di diritto, che non può ritenersi incolpevole e giustificare quindi la rimessione in termini rispetto alla decadenza dai termini per impugnare, ove la parte si dolga dell'omessa comunicazione della sentenza stessa, atteso che il termine di cui all'art. 327 c.p.c. decorre dalla pubblicazione della sentenza mediante deposito in cancelleria, a prescindere dal rispetto, da parte della cancelleria medesima, degli obblighi di comunicazione alle parti, e che, inoltre, rientra nei compiti del difensore attivarsi per verificare se siano state compiute attività processuali a sua insaputa (Cass. n. 5946 del 2017)".