Cass., Sent. 11.02.2022, n. 4443
All'adempimento dell'onere probatorio incombente sull'ente impositore è funzionale l'eventuale chiamata in causa ex art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992 del concessionario della riscossione
"Con il primo motivo di ricorso il contribuente censura la violazione dell'art. 10 e dell'art. 18 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, nonché dell'art. 14 dello stesso decreto legislativo. Secondo il ricorrente, la C.t.r. della Liguria avrebbe violato le norme suddette, ritenendo l'inammissibilità del ricorso, non essendo stato convenuto in giudizio il concessionario, unico legittimato passivo per l'impugnazione relativa ai vizi formali della cartella esattoriale. Il motivo è fondato e va accolto [...] Tuttavia questa Corte, sebbene abbia rilevato, in diversa fattispecie, come sia inammissibile il ricorso proposto esclusivamente nei confronti dell'amministrazione, nel caso in cui l'impugnazione riguardi atti viziati da errori direttamente imputabili al concessionario, ha anche evidenziato che sussiste la legittimazione passiva dell'ente impositore quando la cartella sia riproduttiva del ruolo ed il vizio sia riconducibile a quest'ultimo (vedi Cass. S.U. n. 11722/2010, che nel testo precisa come, essendo la cartella riproduttiva del ruolo, il vizio di motivazione sia imputabile all'ente impositore e non al concessionario; conf. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 8329 del 29/04/2020, secondo cui «in caso di impugnazione della cartella esattoriale per vizio di motivazione, legittimato passivo non è il concessionario ma l'ente impositore, cui solamente è imputabile tale vizio, essendo la cartella riproduttiva del ruolo»). Anche nel caso di vizi attinenti alla notifica della cartella di pagamento si è detto che la legittimazione passiva spetta all'ente impositore, su cui incombe l'onere probatorio, al cui adempimento è funzionale l'eventuale chiamata in causa ex art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992 del concessionario del servizio alla riscossione, perché provveda a produrre la documentazione in suo possesso".