Cass., Sent. 09.11.2021, n. 32596

12.11.2021

La contestazione sull'esistenza di una società di fatto non esclude l'insorgenza del litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti.

"Ebbene, nelle ipotesi in cui si contesti la configurabilità di una società di fatto, e comunque la partecipazione ad una società di fatto, questa Corte ha affermato che la controversia ai fini della pretesa tributaria comporta l'insorgenza del litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti. Si è in particolare avvertito che sussiste il litisconsorzio, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, in tutti i casi in cui per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio, e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti questi soggetti. Pertanto ogni controversia relativa alla stessa composizione del gruppo sociale comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti [...] Pertanto, qualora intervenute eventuali definitive denunce di esclusione dalla compagine sociale di tutti o di parte di essi, il contraddittorio dovrà integrarsi solo nei confronti di coloro per i quali sia stata riconosciuta la qualità di socio di fatto, e comunque, se tutti esclusi, della sola società".