Cass., Sent. 09.11.2021, n. 32593

10.11.2021

Il mancato svolgimento della trattazione in pubblica udienza, seppur richiesta dalla parte, non determina la retrocessione del giudizio in primo grado.

"Con specifico riferimento al processo tributario, la giurisprudenza di legittimità ha, da tempo, stabilito il principio di diritto per cui, al di là delle ipotesi tassative ed eccezionali dell'art. 59, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, nelle quali è prevista la possibilità di una sentenza meramente rescissoria, il giudizio dinanzi alle CTR assume le caratteristiche generali del mezzo di gravame, ossia del mezzo di impugnazione a carattere sostitutivo, sicché la sentenza di secondo grado prende il posto, nel rispetto della devoluzione occasionata dall'appello presentato, della sentenza di primo grado, sicché la CTR non può limitarsi, tranne che nelle suddette eccezioni, alla fase rescissoria, ma deve decidere nel merito le questioni ad essa sottoposte. Questa Corte ha anche affrontato l'argomento della trattazione del ricorso (in primo grado) in camera di consiglio, sebbene almeno una delle parti ne avesse chiesta la trattazione in udienza pubblica, ai sensi dell'art. 33, comma 1, proc. trib.; in tale evenienza, è stata negato la rimessione al primo giudice per ragioni di violazione del principio del contraddittorio, in quanto: «In tema di contenzioso tributario, la trattazione del ricorso in camera di consiglio invece che alla pubblica udienza, in presenza di un'istanza di una delle parti ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 546 del 1992, integra una nullità processuale che, pur travolgendo la successiva sentenza per violazione del diritto di difesa, non determina, una volta dedotta e rilevata in appello, la "retrocessione" del giudizio in primo grado, poiché tale ipotesi non rientra tra quelle tassativamente previste dall'art. 59 del detto d.lgs. L'appello costituisce, anche nel processo tributario, un gravame generale a carattere sostitutivo che impone al giudice dell'impugnazione di pronunciarsi e decidere sul merito della controversia.». Nella controversia in esame, la CTR, ha fatto corretta applicazione dei princìpi di diritto che regolano la materia disattendendo la doglianza della contribuente, volta ad ottenere la retrocessione del giudizio in primo grado. È pur vero che la particolarità del caso di specie, rispetto a richiamati precedenti, sta nel fatto che è proprio mancata l'udienza di trattazione del merito della lite, in quanto la CTP ha trattenuto la causa in decisione nella stessa (ed unica) udienza fissata per la discussione dell'istanza di sospensione dell'avviso di accertamento. Va considerato, però, che, una simile menomazione dell'ordinata sequenza del procedimento di primo grado non è sussumibile ad alcuna delle ipotesi, tassative, di rimessione alla Commissione provinciale previste dall'art. 59, primo comma, proc. trib. neppure al caso - enunciato alla lettera b) - in cui "nel giudizio di primo grado il contraddittorio non è stato regolarmente costituito o integrato.".  Tutte le parti processuali erano presenti all'udienza in camera di consiglio del 16/01/2008 - fissata per la discussione dell'istanza di sospensione - ed hanno potuto prendere posizione sulla decisione senz'altro erronea - della CTP di trattenere la causa in decisione anche nel merito. Ne discende che, pur essendosi verificata una nullità processuale che ha importato quella della (successiva) sentenza, per violazione del diritto di difesa, in quanto l'udienza pubblica di trattazione del merito della causa non è mai stata tenuta, tuttavia, tale vizio processuale - dedotto e rilevato in appello - non determina la retrocessione del giudizio in primo grado, poiché esula dalle ipotesi (tassative) dell'irregolare costituzione o integrazione del contraddittorio".