Cass., Sent. 09.05.2022, n. 14676

10.05.2022

Utilizzo del metodo analitico-induttivo per la ricostruzione dei ricavi e del metodo induttivo puro per la ricostruzione dei costi.

"Nel caso di specie, diversamente da quanto ritenuto dalla CTR, l'Ufficio ha correttamente adottato il metodo analitico- induttivo per la ricostruzione dei ricavi in ragione di alcune incongruità evidenziate [...] La circostanza, poi, che l'Ufficio abbia determinato i costi in misura forfetaria, come se si sia proceduto ad accertamento induttivo puro, non implica, di per sé, un pregiudizio per la società contribuente, la quale, in caso contrario, avrebbe dovuto fornire la prova specifica dei costi. In altri termini, è vero che l'Ufficio, scelta la modalità di accertamento analitico-induttivo, ha poi provveduto a determinare i costi in applicazione del diverso metodo induttivo, ma è altrettanto vero che la CTR, invece di censurare sic et simpliciter il comportamento dell'Agenzia delle entrate, avrebbe dovuto verificare se, in concreto, le menzionate modalità di accertamento abbiano determinato, in concreto, un pregiudizio per il Fallimento e che detto pregiudizio sia stato specificamente denunciato. Infatti, pur erroneamente cumulando due distinti metodi di accertamento, l'Agenzia delle entrate ha comunque riconosciuto al contribuente costi di produzione del reddito che non risultano essere stati specificamente documentati; e ciò costituisce un vantaggio del quale il Fallimento non ha alcun interesse a dolersi, salvo comprovare la sussistenza di costi maggiori".