Cass., Sent. 08.11.2022, n. 32904

21.11.2022

La notifica della cartella al debitore principale impedisce la decadenza anche per il coobligato 

"Sempre secondo consolidato orientamento di questa Corte, «La tempestiva notifica della cartella di pagamento nei confronti di uno dei condebitori, sebbene inidonea a pregiudicare le posizioni soggettive degli altri obbligati in solido, impedisce che si produca nei confronti degli stessi la decadenza di cui all'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973. La notificazione della cartella al debitore principale (in questo caso la società), quindi, espande i propri effetti al coobbligato (il socio), escludendo la decadenza, di modo che da quel momento inizia a decorrere, anche per il coobbligato, il termine prescrizionale applicabile e non c'è bisogno, ad avviso di questa Corte, di far leva sull'art. 1310 c.c., poiché la regola emerge già dal tenore dell'art. 25 del d.P.R. n. 602/73. Stabilisce, infatti, la norma che «il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza». Il legislatore usa il plurale riferendosi ai soggetti nei confronti dei quali procede e considerando, quindi, entrambi come destinatari del procedimento; usa poi la disgiuntiva, che segna l'alternatività, quando fissa l'onere di notificare la cartella: il che significa che, quando procede nei confronti del debitore iscritto a ruolo e del coobbligato, l'agente per la riscossione può notificare la cartella di pagamento all'uno o all'altro, assolvendo così l'onere ed evitando la decadenza. Questa lettura dell'art. 25 del d.P.R. n. 602/73 consente, inoltre, di rispettare il beneficium excussionis spettante al socio, che assai difficilmente potrebbe essere osservato se l'agente per la riscossione dovesse procedere a notificare la cartella alla società e al socio nel medesimo termine. Le sezioni unite di questa Corte hanno difatti stabilito che, in tema di riscossione ed esecuzione a mezzo ruolo di tributi, il socio può impugnare la cartella notificatagli eccependo, tra l'altro, la violazione del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale (Cass., sez. un., n. 28709/20)."