Cass., Sent. 07.07.2022, n. 21486

08.07.2022

Inammissibile il ricorso per cassazione in assenza del deposito della procura notarile conferita da Equitalia all'avvocato difensore.

"In via pregiudiziale di rito, la controricorrente eccepisce l'inammissibilità del ricorso, non avendo controparte depositato, e così riscontrato, la fonte dei poteri rappresentativi posta a fondamento del ricorso, e della rilasciata procura al difensore, quale costituita da una procura notarile. Il ricorso per cassazione, in effetti, è stato proposto dall'avvocato Tizio in forza di procura conferita con atto per notar Caio; e in ragione della procura, così rilasciata, è stato conferito il mandato difensivo agli avvocati. Detta procura, però, non risulta prodotta. Nella depositata memoria, del resto, la stessa ricorrente principale non ha preso posizione sull'eccezione di controparte né la procura notarile è stata allegata in udienza, atteso che alla stessa la ricorrente principale non ha partecipato. La Corte ha statuito che «In tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, la persona fisica che ha conferito il mandato al difensore non ha l'onere di dimostrare tale sua qualità, neppure nel caso in cui l'ente si sia costituito in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante e l'organo che ha conferito il potere di rappresentanza processuale derivi tale potestà dall'atto costitutivo o dallo statuto, poiché i terzi hanno la possibilità di verificare il potere rappresentativo consultando gli atti soggetti a pubblicità legale e, quindi, spetta a loro fornire la prova negativa. Solo nel caso in cui il potere rappresentativo abbia origine da un atto della persona giuridica non soggetto a pubblicità legale, incombe a chi agisce l'onere di riscontrare l'esistenza di tale potere a condizione, però, che la contestazione della relativa qualità ad opera della controparte sia tempestiva, non essendo il giudice tenuto a svolgere di sua iniziativa accertamenti in ordine all'effettiva esistenza della qualità spesa dal rappresentante, dovendo egli solo verificare se il soggetto che ha dichiarato di agire in nome e per conto della persona giuridica abbia anche asserito di farlo in una veste astrattamente idonea ad abilitarlo alla rappresentanza processuale della persona giuridica stessa». In particolare, si è poi rimarcato che, qualora i poteri rappresentativi del soggetto che si costituisce nel giudizio di cassazione siano stati conferiti con procura notarile" questa deve essere depositata con il ricorso (o il controricorso), sicché" qualora non sia rinvenibile nel fascicolo, all'impossibilità del controllo, da parte del giudice di legittimità, della legittimazione del delegante a una valida rappresentazione processuale e sostanziale della persona giuridica consegue l'inammissibilità del ricorso; né è sufficiente che della rilasciata procura notarile vengano indicati gli estremi, in quanto, se l'atto non è stato prodotto, resta ferma l'impossibilità di verificare il potere rappresentativo del soggetto. Va, pertanto, dichiarata l'inammissibilità del ricorso principale. Dalla rilevata inammissibilità del ricorso principale consegue quindi, l'inammissibilità di quello spiegato in via incidentale posto che, - col passaggio in giudicato della gravata pronuncia che, come anticipato, ha dichiarato la nullità delle intimazioni di pagamento e delle cartelle esattoriali presupposte, - deve ritenersi venuto meno, per fatto sopravvenuto, l'interesse a ricorrere in via incidentale che, difatti, non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica ovvero ad una modifica della motivazione".