Cass., Sent. 07.03.2023, n. 6862

14.03.2023

Tardività del ricorso: onere del contribuente di allegare l'atto impugnato.

"Dall'esame degli atti si evince che il ricorso introduttivo è stato notificato al Comune, tramite consegna allo stesso, in data 11 gennaio 2011 (come da protocollo agli atti) ed è, dunque, tardivo rispetto l'avviso di pagamento ricevuto dal contribuente, secondo le sue stesse allegazioni, anteriormente alla sua istanza di autotutela del 12 luglio 2010. 

Peraltro, nel processo tributario, ove la parte resistente contesti la tempestività del ricorso, è onere del contribuente allegare l'atto impugnato con la prova della data di avvenuta notifica, dalla quale decorre il termine per la proposizione del ricorso, salvo che si tratti di notifica nulla, ipotesi nella quale l'Amministrazione finanziaria è tenuta a dimostrare il momento nel quale il ricorrente ha avuto effettiva conoscenza del predetto atto. Nel presente giudizio il contribuente ha prodotto l'avviso di pagamento ricevuto, senza, tuttavia, allegare la documentazione relativa alla sua notificazione, di cui, quindi, non è possibile accertare la data precisa che, comunque, in base alle stesse allegazioni difensive del contribuente, si colloca anteriormente al 12 luglio 2010.

 Ne consegue che, in accoglimento del primo motivo (nullità per intervenuta decadenza), la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, il ricorso introduttivo del giudizio dichiarato inammissibile per tardività."