Cass., Sent. 06.02.2023, n. 3598

07.03.2023

La sospensione straordinaria da condono non è cumulabile con la sospensione feriale

"Quanto alla decorrenza del termine per proporre ricorso per cassazione, questa Corte, con indirizzo condiviso, ha affermato il principio secondo cui la notificazione di un'impugnazione equivale (sia per la parte notificante sia per la parte destinataria) alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre altro tipo di impugnazione, la cui tempestività va accertata non soltanto con riguardo al termine di cui all'art. 327 cod. proc. civ. ma anche con riferimento a quello di cui all'art. 325 cod. proc. civ., salva l'ipotesi di sospensione del termine di impugnazione ove prevista dalla legge [...] La sentenza qui impugnata è stata pubblicata il 19 settembre 2018 e non notificata. La stessa, tuttavia, veniva impugnata dall'Ufficio, oltre che con il ricorso per cassazione introduttivo dell'odierno giudizio, anche con ricorso per revocazione iscritto a ruolo il 28 dicembre 2018. Tanto risulta dalla intestazione della sentenza – n. 3258 del 2020 C.t.r. del Lazio – prodotta dalla società contribuente con la memoria ex art. 372 cod. proc. civ. che ha deciso detto ultimo ricorso. Dalla date del 28 dicembre 2018 decorreva, pertanto, il termine breve di sessanta giorni per proporre il ricorso per Cassazione. Avvalendosi della sospensione di cui all'art. 6, comma 11, d.l. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito dalla legge 18 dicembre 2018 n. 136 di nove mesi il termine breve scadeva il 26 novembre 2019. Sul punto la Corte ha chiarito che la sospensione straordinaria prevista dall'art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modificazioni dalla legge n. 136 del 2018, non è cumulabile con quella dei termini processuali nel periodo feriale – prevista dall'art. 1 della legge n. 742 del 1969, nel testo novellato, da ultimo, dall'art. 16, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 162 del 2014 – nei casi di coincidenza o sovrapposizione dei relativi periodi (Cass. 15/10/2021, n. 28398)".