Cass., Sent. 06.02.2023, n. 3568

09.02.2023

I soci di una società a ristretta base partecipativa non sono legittimati ad impugnare l'avviso di accertamento societario a loro notificato

"L'Ufficio emetteva un primo avviso di accertamento nei confronti della società, oggetto del ricorso, con il quale, disconosciuti alcuni costi e spese indicati nella dichiarazione dei redditi presentata per il 2006, recuperava a tassazione un maggior reddito ai fini ires, irap, iva. Detto ultimo veniva notificato alla società, dichiarata fallita, presso il curatore ed anche ai tre soci odierni ricorrenti. Sul presupposto della distribuzione degli utili extracontabili ai soci, in ragione della ristretta base della società, l'Ufficio emetteva autonomi avvisi di accertamento nei confronti di ciascuno di essi, impugnati in separato giudizio. Con il primo motivo l'Ufficio denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 81 cod. proc. civ. Assume che i ricorrenti, in qualità di soci della società a ristretta partecipazione sociale, erano privi di legittimazione ad impugnare, in proprio, l'avviso di accertamento societario. Il primo motivo è fondato, restando assorbiti gli ulteriori motivi. Le Sezioni Unite hanno chiarito che la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio. La relativa questione attiene al merito della causa. La titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare. Essa può essere proposta in ogni fase del giudizio, ma in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e sempre che non si sia formato il giudicato. A propria volta, il giudice può rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio (Cass. Sez. U. 16/02/2016, n. 2951). E' incontroverso che i ricorrenti, soci della società destinataria dell'avviso di accertamento, costituita nelle forme di società a responsabilità limitata, hanno impugnato in proprio l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società [...] La legittimazione attiva a proporre ricorso avverso detto ultimo spetta, però, esclusivamente alla società - unica parte dal lato passivo del rapporto impositivo - che la esercita a mezzo del titolare del potere rappresentativo della compagine sociale; viceversa, la qualifica di soci non consente in alcun modo di connotare la posizione processuale di questi ultimi in termini di legittimazione attiva. 

I soci sono titolari del rapporto controverso conseguente agli avvisi di accertamento emessi nei loro confronti, per il recupero a tassazione dei redditi di capitale, in ragione della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili in società a ristretta base; ed infatti i ricorrenti hanno separatamente impugnato detti ultimi. Altra cosa è il rapporto che si instaura in ragione dell'accertamento societario, oggetto di questo giudizio. Il fatto che nel giudizio di merito si sia dibattuto anche del rapporto facente capo ai soci, in ragione della presunzione di distribuzione degli utili, non può portare a ritenere precluso il rilievo del difetto di legittimazione ad agire con riferimento al diverso ed autonomo rapporto societario sorto in ragione di altro atto impositivo.

Irrilevante, ai fini di ritenere i soci legittimati ad impugnare l'avviso societario, è la circostanza che il medesimo sia stato loro notificato, non potendosi condividere l'assunto secondo cui la notifica avrebbe determinato la costituzione del rapporto impositivo. Infatti, va tenuto distinto il profilo dell'opponibilità ai soci dell'accertamento societario dal profilo della titolarità del rapporto sorto con quest'ultimo. L'interesse ad agire, così come prospettato dagli stessi soci, attiene al rapporto impositivo costituitosi con gli avvisi di accertamento personali ed involge l'ulteriore questione, estranea a questo giudizio, della possibilità di far valere in quella sede vizi propri dell'accertamento societario.

Infine, per giurisprudenza consolidata della Corte, alle società di capitali, anche a ristretta base sociale, non si estende il principio del litisconsorzio necessario che si applica alle sole associazioni e società di persone e per solo certi tipi di tributi"