Cass., Sent. 05.07.2022, n. 21169

06.07.2022

Ammissibile la proposizione di motivi di revocazione ordinaria ex art.395 comma 1 nn.4) e 5) cod. proc. civ. avverso le sentenze della C.T.R. anche se impugnate con ricorso per Cassazione.

"Alla luce del composito contesto normativo sopra inquadrato va governata la vicenda processuale sottoposta all'esame della Suprema Corte, la quale consiste, nella fattispecie concreta, nel fatto che, avverso la decisione assunta in grado di appello dalla Commissione Tributaria Regionale, la società ha proposto prima ricorso per Cassazione e, poi, ha altresì avanzato, successivamente alla notifica del ricorso per Cassazione, impugnazione per revocazione straordinaria della predetta sentenza. A sostegno dell'impugnazione ex artt. 395, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. e 64 d.lgs. n. 546 del 1992, la società ha dedotto davanti al giudice d'appello di aver scoperto, dopo la scadenza del termine per proporre ricorso per Cassazione della sentenza revocanda nuovi documenti, tenuti celati dalla Guardia di Finanza territorialmente competente, contenenti rilevanti elementi probatori favorevoli alla società. In relazione al ricorso per revocazione, quindi, la CTR richiamando un precedente di questa Corte, ha interpretato la disposizione di cui all'art. 64 del d.lgs. n. 546 del 1992, nella formula vigente ratione temporis, nel senso che sussiste una preclusione alla proponibilità della revocazione allorquando, come avvenuto nel caso de quo, sia già stato avanzato ricorso per cassazione. L'interpretazione fatta propria dal giudice dell'appello non risulta però uniforme nella giurisprudenza di legittimità, ed anzi vi è un evidente  contrasto nelle pronunce delle Sezioni Quinta e Sesta-Quinta della Suprema Corte, circa l'interpretazione della formula dell'art. 64, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, che richiede un intervento nomofilattico [...] In base ad un primo indirizzo giurisprudenziale, l'impugnazione per revocazione, in relazione ai casi previsti dai nn. 4) e 5) dell'art. 395 cod. proc. civ., avrebbe potuto essere proposta, già prima dell'entrata in vigore dell'art. 9, comma 1, lett. cc ) del d.lgs. n. 156 del 2015, avverso le sentenze d'appello delle Commissioni Tributarie Regionali, anche se nei confronti delle stesse fosse stato già proposto ricorso per cassazione o pendesse il termine per proporlo, visto che nel giudizio di Cassazione non sono ammessi nuovi accertamenti di fatto, né possono essere proposti motivi che domandano una rivalutazione del giudizio sul fatto compiuto dal giudice d'appello. In sostanza, secondo questo primo orientamento, la disciplina della proponibilità della revocazione ordinaria sarebbe analoga a quella prevista dal rito ordinario anche nel vigore del vecchio testo dell'art. 64, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 [...] In base al secondo orientamento, pertanto la proposizione dei motivi di revocazione ordinaria di cui ai nn. 4) e 5) dell'art. 395 cod. proc. civ., avverso le sentenze d'appello pronunciate dalle Commissioni Tributarie Regionali, anteriormente al 1° gennaio 2016 sarebbe stata ammissibile solo se dette sentenze non fossero state già impugnate con ricorso per Cassazione o se, con riferimento ad esse, non fossero ancora pendenti i termini per esperire il ricorso per Cassazione. Quest'ultima interpretazione troverebbe la sua ratio essenzialmente in un intento deflattivo del contenzioso tributario che renderebbe preferibile una razionalizzazione delle risorse disponibili attraverso l'automatica alternatività delle impugnazioni piuttosto che mediante la sospensione su istanza di parte ex art.398 quarto comma cod. proc. civ [...] In disparte dal fatto che la prevalenza numerica è propria del secondo orientamento nella giurisprudenza della Suprema Corte, il Collegio ritiene che siffatta interpretazione non meriti continuità, per le ragioni che seguono [...] 

Sulla base di quanto precede dev'essere affermato il seguente principio di diritto: «Nell'ambito del processo tributario, la proposizione di motivi di revocazione ordinaria ex art.395 comma 1 nn.4) e 5) cod. proc. civ. avverso le sentenze delle Commissioni Tributarie Regionali rese in funzione di giudice d'appello è ammissibile anche se impugnate con ricorso per Cassazione, ovvero siano ancora pendenti i termini per proporre tale ricorso, alla luce del complessivo quadro sistematico e anche della riformulazione del primo comma dell'art. 64 del d.lgs. n. 546 del 1992, ad opera dell'art. 9, comma 1, lett. cc), d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156 il quale ha voluto espressamente fugare le incertezze chiarendo l'equiparazione della disciplina della revocazione ordinaria prevista dal rito speciale tributario a quella prevista dal codice di rito ordinario; le condizioni di proposizione dei motivi di revocazione straordinaria di cui ai commi secondo e terzo dell'art.64, non modificate dal d.lgs. n.156 del 2015, restano a loro volta le medesime fissate dall'art.396 primo comma cod. proc. civ. per il processo civile ordinario.»".