Cass., Sent. 04.10.2022, n. 28836
![](https://423014ec2d.clvaw-cdnwnd.com/c9bbe25de0f689ea065a47698f6c0e3c/200000281-ed5d9ed5db/identityLogo.png?ph=423014ec2d)
Effetti della sanatoria per raggiungimento dello scopo sul giudizio di rinvio
"Poiché la regola della sanatoria per raggiungimento dello scopo, prevista dall'art 156 c.p.c., può operare, con riferimento alla omessa o irregolare notifica di atti impositivi, soltanto ove avverso gli stessi sia proposta una tempestiva e rituale opposizione, dimostrandosi così la piena conoscenza in tempo utile dell'atto, il presupposto logico necessario dell'accertamento dell'operatività di detta regola è la ritenuta tempestività del ricorso stesso; con la conseguenza che se la sentenza d'appello è stata cassata per non aver fatto corretta applicazione del principio enunciato dall'art 156 c.p.c. annullando l'atto impositivo, perché non regolarmente notificato nonostante l'opposizione proposta dal contribuente, è precluso al giudice del rinvio qualsiasi ulteriore accertamento sulla tempestività del ricorso. Ha errato pertanto il giudice del rinvio a riesaminare una produzione documentale sulla quale il precedente giudice di merito si era già pronunciato, ed ha errato altresì a valutare la tempestività del ricorso della contribuente, rendendo una ulteriore sentenza in rito anziché procedere a quegli accertamenti (di merito) già ritenuti necessari da questa Corte".