Cass., Sent. 04.07.2022, n. 21124
Termine di decadenza prescritto per la notifica dell'avviso di rettifica e liquidazione delle imposte indirette
"In ogni caso, appare opportuno analizzare nella sua interezza l'art. 76 Tur, per poter cogliere la ratio della norma invocata dal contribuente. Il termine di decadenza quinquennale, di cui al primo comma del richiamato articolo, si riferisce ai casi di inadempimento dell'obbligo di registrazione. E' il termine di decadenza più lungo tra quelli previsti a carico dell'amministrazione nel corpo dell'art. 76 Tur, all'evidenza perché, nel caso in cui sì sottrae un atto alla registrazione, l'amministrazione deve godere di un arco temporale maggiore per recuperare l'imposta evasa. Nel caso, invece, in cui sia stata chiesta la registrazione, ma l'imposta non sia stata pagata, il termine di decadenza dell'amministrazione dal potere di richiedere il pagamento dell'imposta è fissato in tre anni (comma 2 dell'art. 76 Tur), E' previsto, poi, un termine di decadenza minore, di due anni, riferito al potere dell'amministrazione di accertare che la base imponibile, sulla quale sia stata pagata l'imposta proporzionale, è, in realtà, maggiore (comma 1 bis dell'art. 76 Tur): questo termine è posto a vantaggio del contribuente, ed ha lo scopo di ridurre, rispetto all'ordinario termine di tre anni, l'arco temporale nel quale il contribuente è esposto al potere di verifica dell'amministrazione. Ne deriva, allora, che il caso in cui il contribuente assolve l'imposta in misura fissa su atti che, secondo la riqualificazione operata dall'amministrazione, concretizzerebbero un atto (nella fattispecie, una cessione di diritto di superficie) soggetto ad imposta proporzionale, rientra nell'ambito applicativo del comma 2 dell'art. 76 Tur, dovendo tale caso essere equiparato a quello in cui, pur avendo richiesto la registrazione, il contribuente non abbia pagato l'imposta proporzionale; sicché l'amministrazione, nei tre anni a partire dalla registrazione dell'ultimo atto della serie negoziale posta in essere dal contribuente, avrebbe dovuto, a pena di decadenza, non solo riqualificare l'atto, ma anche rettificare la base imponibile dichiarata dal contribuente al fine di richiedere a lui la imposta proporzionale considerata dovuta ( Cass. n.19865/21)".