Cass., Sent. 03.03.2023, n. 6528

13.03.2023

L'avviso di trattazione non ammette equipollenti.

"Il fatto che il concessionario per la riscossione avesse scelto di non prender parte alla camera di consiglio ,fissata per la trattazione dell'istanza cautelare formulata dal contribuente, non esimeva il giudice tributario dal dare corso all'adempimento in questione.

Non va infatti dimenticato che la ratio sottesa alla previsione di cui all'art. 31 citato è quella di consentire la piena estrinsecazione del contraddittorio fra le parti nel corso dell'udienza all'esito della quale il giudice tributario adotta la sua decisione sul merito della pretesa erariale. [...]

 Si può quindi affermare il seguente principio di diritto: «la regola in base alla quale, nel processo tributario, la comunicazione d ella data di udienza alle parti costituite, nelle forme e nei termini stabiliti dall'art. 31 del d. lgs n. 546/1992, adempie ad un'essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, tale da comportare, ove omessa, la nullità della decisione comunque pronunciata, non ammette equipollenti per il caso in cui le parti siano state poste in condizione di partecipare all'udienza di trattazione sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato avanzata dal contribuente, attesa l'autonomia funzionale fra i due ambiti di trattazione.

In punto ai profili effettuali di tale declaratoria, occorre rilevare che la retrocessione del processo non ha luogo ove non siano necessari accertamenti di fatto nel merito e debba essere decisa una questione di mero diritto, atteso che il principio costituzionale della ragionevole durata del processo impedisce di adottare decisioni che, senza utilità per il diritto di difesa o per il rispetto del contraddittorio, comportino l'allungamento dei tempi del giudizio; questa Corte, peraltro, si è più volte espressa in punto all'applicabilità di detta regola anche al giudizio di legittimità

Nella specie, le questioni sottoposte al vaglio della Corte riguardano, fra l'altro, la regolarità della notifica delle cartelle esattoriali prodromiche alle intimazioni, la motivazione degli atti impugnati e la relativa sottoscrizione; questioni, quelle indicate, che involgono accertamenti di fatto devoluti al giudice del merito. 

Tale statuizione comporta la declaratoria di nullità del giudizio; le parti vanno rimesse, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro, che valuterà anche la questione di giurisdizione."