Cass., Sent. 02.12.2021, n. 37970

03.12.2021

Definibile la liquidazione delle somme dovute a seguito di adesione ai processi verbali di constatazione.

"Va premesso che questa Corte Suprema ha recentemente chiarito (Cass. Sez. U, Sentenza n. 18298 del 25/06/2021) come in tema di definizione agevolata, anche il giudizio avente ad oggetto l'impugnazione della cartella emessa in sede di controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, con la quale l'Amministrazione finanziaria liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dà origine a una controversia suscettibile di definizione ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla I. n. 135 del 2018, qualora la predetta cartella costituisca il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo come tale impugnabile, ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva. Questo il perimetro tracciato dalla Corte in ordine alla applicazione della procedura di definizione di cui al d. L. n. 119 del 2018. Nel presente caso, sotto questo profilo assimilabile, si tratta di una cartella emessa a seguito della procedura di cui all'art. 5bis del d. Lgs. n. 218 del 1997 [...] Dalla disposizione sopra riportata si evince che l'Ufficio, una volta ricevuta l'istanza di adesione al PVC, debba operare una valutazione in ordine alla sussistenza delle condizioni di legge perché abbia luogo la definizione dell'atto istruttorio [...] Ne deriva quindi la radicale diversità dell'atto rispetto a quello di mera riscossione, che si fonda sulla precedente (cronologicamente e concettualmente) dichiarazione di somme minutamente dichiarate come in effetti dovute per tributi da parte del contribuente, delle quali l'atto riscossivo meramente prende atto ponendole a base della pretesa che veicola [...] Conseguentemente, gli atti di definizione qui contestati risultavano e risultano suscettibili di definizione agevolata; i provvedimenti di diniego resi dall'Ufficio sono quindi illegittimi e vanno in quanto tali annullati. Ne consegue la dichiarazione di estinzione del giudizio".