Cass., Sent. 01.07.2022, n. 20956

04.07.2022

Decadenza agevolazione "prima casa" nel caso di alienazione dell'immobile prima dello scadere dei 5 anni e nell'ambito di un rapporto di convivenza more uxorio.

"Tizia proponeva autonomi ricorsi, poi riuniti, avverso gli avvisi di liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate aveva recuperato le maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale, nonché rideterminato l'imposta sostitutiva relativa ad un mutuo agevolato, oltre sanzioni ed interessi, in relazione ad immobile acquistato con i benefici "prima casa", nell'ambito di un rapporto di convivenza more uxorio successivamente venuto meno, immobile che la contribuente aveva venduto prima dello scadere dei cinque anni [...] Con l'unico motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell'articolo 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., in relazione all'art. 1, nota II bis della tariffa, parte prima, allegata al d.p.r. 131 del 1986 ed all'art. 1235 cod. civ., perché la CTR è incorsa in errore di diritto laddove ha escluso la decadenza dall'agevolazione "prima casa" per effetto della vendita della quota di proprietà in capo alla Tizia prima del decorso del termine quinquennale senza, al contempo, provvedere all'acquisto di altro immobile entro l'anno, qualificando la cessione come una sorta di novazione soggettiva volta a regolare i rapporti patrimoniali tra gli ex conviventi. Il ricorso è fondato. Giova premettere, in fatto, che Tizia e Caio, all'epoca conviventi di fatto, acquistarono un immobile, da adibire a casa d'abitazione con contestuale stipula di un contratto di mutuo usufruendo delle agevolazioni "prima casa" di cui all'art. 1, nota 2 bis della tariffa, parte prima, allegata al d.p.r. 131 del 1986. A seguito della rottura del rapporto di convivenza , Tizia trasferì la quota di proprietà indivisa dell'immobile, pari alla metà ante tempus dell'intero, a Caio, con accollo da parte di quest'ultimo del mutuo residuo ("atto di compravendita di quota di proprietà immobiliare ed accollo di mutuo"). E' circostanza pacifica che la contribuente non ha proceduto all'acquisto di una nuova abitazione con i requisiti della "prima casa" entro un anno dalla predetta alienazione [...] Il legislatore, dunque, ha previsto una eccezione alla regola della decadenza da tali benefici di cui al primo periodo dello stesso comma che opera esclusivamente nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione, proceda all'acquisto di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale. La Corte (Cass. n. 8104/2017) ha già avuto occasione di affermare, in tema di agevolazioni "prima casa", che "il trasferimento dell'immobile prima del decorso del termine di cinque anni dall'acquisto, se effettuato in favore del coniuge in virtù di una modifica delle condizioni di separazione, pur non essendo riconducibile alla forza maggiore, non comporta la decadenza dai benefici fiscali, attesa la "ratio" dell'art. 19 della I. n. 74 del 1987, che è quella di favorire la complessiva sistemazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi in occasione della crisi, escludendo che derivino ripercussioni fiscali sfavorevoli dagli accordi intervenuti in tale sede" [...] Orbene, per quanto è dato ricavare dalla sentenza impugnata, per la quale l'esimente non assume rilievo decisivo nella soluzione della controversia, la contribuente si è limitata a dedurre in giudizio la necessità di lasciare la casa di abitazione condivisa con il convivente di fatto che, al pari del mancato ricavo di un corrispettivo in denaro da destinare all'acquisto di altra abitazione, costituisce un mero motivo soggettivo piuttosto che una vera e propria causa di forza maggiore, essendo l'alienazione della quota di proprietà del bene una scelta pur sempre riconducibile alla volontà della contribuente medesima. Né può essere attribuito rilievo decisivo alle "gravi difficoltà economiche" conseguenti "alla cessazione della convivenza" atteso che, in materia tributaria, "la nozione di forza maggiore richiede la sussistenza di un elemento oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee all'operatore, e di un elemento soggettivo, costituito dall'obbligo dell'interessato di premunirsi contro le conseguenze dell'evento anormale adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi, dovendo la sussistenza di tali elementi essere oggetto di idonea indagine da parte del giudice, sicché non ricorre in via automatica l'esimente in esame nel caso di mancato pagamento dovuto alla temporanea mancanza di liquidità."