Cass., Ord. interlocutoria, 11.11.2022, n. 33270

14.11.2022

Rimessione alle Sezioni Unite circa il raddoppio del contributo unificato nel caso di improcedibilità del ricorso per cassazione.

"Considerato che: la parte ricorrente, dopo aver notificato il ricorso all'Agenzia delle entrate, non ha provveduto al deposito dello stesso presso la cancelleria di questa Corte nei termini di cui all'art. 369 c.p.c.. Ciò comporta, ex art. 369, cod. proc. civ., l'improcedibilità del ricorso con condanna alle spese per il principio di soccombenza, in ragione del fatto che l'Agenzia delle entrate ha apprestato delle difese con controricorso e che al momento in cui le è stato notificato il ricorso non poteva ragionevolmente ipotizzare che il ricorso non sarebbe stato successivamente depositato nella cancelleria della Cassazione e che quindi tali difese sarebbero risultate irrilevanti in virtù della inevitabile dichiarazione di improcedibilità del ricorso. Il Collegio si interroga in merito al se trovi applicazione al caso di specie, in cui il ricorso è stato dichiarato improcedibile e non è avvenuta l'iscrizione a ruolo del ricorso ad opera del ricorrente, il disposto di cui all'art. 13, comma 1- quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,  comma 17, ai sensi del quale, quando l'impugnazione, anche incidentale, è dichiarata improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis. Secondo l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2022, n. 115: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta  integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso». Secondo l'art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. 30 maggio 2022, n. 115: «Il contributo di cui al comma 1 è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione». Nella giurisprudenza di questa Corte, si rinvengono, in merito al suddetto tema, due distinti orientamenti. a) Secondo un primo orientamento, ampiamente maggioritario, e che trova un sicuro argomento a suo favore nella lettera della legge - la quale prevede esplicitamente  l'improcedibilità quale situazione giuridica in presenza della quale si applica la suddetta norma - il pagamento del contributo unificato è in questo caso dovuto. b) Secondo un secondo orientamento invece, cospicuo ma nettamente minoritario e sviluppatosi all'interno della sola sottosezione tributaria della sezione sesta, tale contributo non sarebbe in tal caso dovuto [...] La questione suddetta presenta dunque, per la grande frequenza delle pronunce che sono interessate dall'evidenziato problema e per le evidenti implicazioni per il bilancio dello Stato, e quindi in ragione di quanto stabilito dall'art. 81 Cost., i caratteri di "questione di massima di particolare importanza" a norma dell'art. 374 cod. proc. civ., comma 2, cosicché la presente causa va rimessa alle determinazioni del Primo Presidente ai fini della sua eventuale assegnazione alle sezioni unite civili".