Cass., Ord. interlocutoria, 08.03.2022, n. 7506

10.03.2022

Rimessione alle Sezioni Unite della questione di giurisdizione sull'eccezione di prescrizione del credito tributario maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento.

"Si rileva che Cass., Sez. U, Ordinanza n. 7822 del 14/04/2020, ha statuito che spetta alla giurisdizione del giudice tributario la cognizione su fatti che si assumono verificati fino alla notificazione della cartella di pagamento o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute; d'altro lato, tuttavia, si osserva che la (di poco) precedente Cass., Sez. U, Sentenza n. 34447 del 24/12/2019 [...] quest'ultima pronuncia afferma, quindi, che esula dalla giurisdizione del G.T. la cognizione sull'eccezione di prescrizione del credito tributario maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento, la quale segna il consolidamento della pretesa fiscale e l'esaurimento del potere impositivo, mentre l'estinzione dell'obbligazione tributaria per il decorso del tempo (id est, la prescrizione) resta estranea al potere di imposizione fiscale (che è oggetto delle competenze giurisdizionali del G.T.) e viene in considerazione quale fatto "a valle" di esso (v. Corte Cost., Sentenza n. 114 del 31/5/2018); opina il Collegio che, in ragione della non univocità dei precedenti giurisprudenziali, la prospettata questione di giurisdizione non sia suscettibile di esame da parte della Sezione semplice ai sensi dell'art. 374, comma 1, ultima parte, cod. proc. civ. e che, dunque, la stessa debba essere rimessa alle Sezioni Unite".