Cass., Ord. interlocutoria, 08.02.2022, n. 3984

09.02.2022

Rimessione al Primo Presidente a fronte del contrasto giurisprudenziale in merito al luogo e alle modalità di notificazione dell'atto processuale.

"La prima censura pone la questione della decorrenza del termine breve per impugnare la decisione di primo grado qualora la sua notificazione sia avvenuta, ai sensi degli artt. 16, terzo comma, e 17 secondo comma, del d.lsg. n. 546/92 presso un ufficio periferico (ovvero altra sede) dell'ente locale, pur in presenza di elezione di domicilio. Questione che è qui di particolare interesse unitamente a quella della ritualità della consegna dell'atto processuale ad un ufficio dell'ente locale che non sia anche la sua sede principale, ma sia comunque l'ufficio che l'atto impositivo ha emanato [...] Il contrasto di giurisprudenza così generatosi, e la concorrente particolare importanza delle questioni esaminate induce, pertanto, il collegio a rimettere gli atti del procedimento al Primo Presidente perché valuti l'esigenza di investire le Sezioni unite di questa Corte, al fine di: 

1. definire e precisare per imprescindibili ragioni di certezza del diritto - alla stregua degli ulteriori contributi di riflessione, tra loro discordanti, offerti dalla sezione semplice sul tema de qua - il quadro della disciplina della notifica dell'atto processuale (ed, in particolare, della notificazione della sentenza di primo grado), risolvendo il contrasto in merito alla conformità alla disciplina speciale del processo tributario della notificazione dell'atto processuale effettuata in mani proprie (ex art. 16 e 17 d.lgs. n. 546/92) nonostante l'elezione di domicilio ovvero disposta tramite l'interposizione dell'agente postale

2. sia di chiarire la sussistenza o meno della validità della notifica disposta presso un ufficio periferico dell'ente locale, che non sia la sede (principale) dell'ente medesimo dallo stesso indicata negli atti difensivi

3. sia, infine di precisare se possa ritenersi validamente disposta la notifica, ex art. 16, terzo comma, cit., mediante consegna all'addetto dell'ufficio dell'ente locale ovvero se sia, invece, necessaria la consegna al legale rappresentante dell'ente locale ovvero dell'Agenzia".