Cass., Ord. Int. 21.11.2023, n. 32287

24.11.2023

Orientamenti discordanti circa la notifica a mezzo PEC mai consegnata a causa di casella postale piena, e sul perfezionamento della stessa.

"Ora, sul tema della notifica a mezzo PEC, restituita dal sistema con messaggio di mancata consegna per "casella piena", nella giurisprudenza di questa Corte si registrano, in effetti, orientamenti non proprio univoci. Un primo può ben essere rappresentato dal principio secondo cui la notificazione di un atto eseguita ad un soggetto, obbligato per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, si ha per perfezionata con la ricevuta con cui l'operatore attesta di avere rinvenuto la cd. casella PEC del destinatario "piena", da considerarsi equiparata alla ricevuta di avvenuta consegna, in quanto il mancato inserimento nella casella di posta per saturazione della capienza rappresenta un evento imputabile al destinatario, per l'inadeguata gestione dello spazio per l'archiviazione e la ricezione di nuovi messaggi. [...]

E' possibile desumere una sostanziale equivalenza tra il disposto dell'art. 16, comma 6, del d.l. n. 179 del 2012, conv. in legge n. 221 del 2012, dettato in tema di comunicazioni di cancelleria, e l'art. 149-bis, comma 3, c.p.c., dettato in tema di notificazioni eseguite telematicamente dall'ufficiale giudiziario, laddove essa disposizione così recita: "la notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario. 

In proposito, richiamando anche la regola dettata dall'art. 20 del d.m. n.40/2011 (secondo cui il soggetto abilitato esterno è tenuto a dotarsi di servizio automatico di avviso dell'imminente saturazione della propria casella di posta elettronica certificata e a verificare la effettiva disponibilità dello spazio disco a disposizione) ed evidenziano che costituisce onere del difensore provvedere al controllo periodico della propria casella di PEC, si giustifica la conclusione che, qualora l'espressione "rendere disponibile" quale azione dell'operatore non possa evolversi in una effettiva disponibilità da parte del destinatario per causa a lui imputabile, come per essere la casella satura, la notificazione si abbia perfezionata, con la conseguenza che il notificante può procedere all'utilizzazione dell'atto come se fosse stato notificato. [...]

Sul tema si registra, però, un altro orientamento così massimato: in caso di notificazione a mezzo PEC del ricorso per cassazione non andata a buon fine, ancorché per causa imputabile al destinatario (casella piena), ove concorra una specifica elezione di domicilio fisico il notificante ha il più composito onere di riprendere idoneamente il procedimento notificatorio presso il domiciliatario fisico eletto in un tempo adeguatamente contenuto, non potendosi, invece, ritenere la notifica perfezionata in ogni caso con il primo invio telematico. Detta pronuncia muove dal presupposto per cui, anche in assenza di indicazione di "domicilio digitale" è valida la notifica comunque effettuata all'indirizzo PEC del difensore risultante dal Reginde; ove però tanto non sia possibile per fatto imputabile al destinatario (come, appunto, nel caso di mancata consegna per saturazione della casella PEC), viene in rilievo il generale principio dell'onere di ripresa del procedimento notificatorio, occorrendo dunque che il notificante proceda ad ulteriore notifica, nelle forme tradizionali, presso il domicilio fisico eventualmente eletto (e sempre che questo sia avvenuto): ciò perché deve escludersi che il regime normativo concernente l'identificazione del c.d. domicilio digitale abbia soppresso la prerogativa processuale della parte di individuare, in via elettiva, uno specifico luogo fisico come valido riferimento, eventualmente in associazione al domicilio digitale, per la notificazione degli atti del processo alla stessa destinati. [...]

In ogni caso, seguendo detta impostazione, assume carattere dirimente la circostanza che il destinatario abbia o meno eletto (anche) il domicilio fisico: ove tanto non sia avvenuto, non può sussistere alcun altro affidamento, da parte del notificatario, se non alla propria costante gestione della casella di posta elettronica, e nessun'altra appendice alla condotta esigibile dal notificante. [...[ La responsabilità, in ipotesi anche colposa, di lasciare la casella PEC satura, non può equivalere ad un intenzionale rifiuto di ricevere notificazioni tramite essa, tanto più attesa l'alternativa elezione di domicilio fisico utilizzabile.

Ora, seppur le esigenze sottese all'indirizzo più rigoroso meritino apprezzamento, perché il rischio di escludere ogni valenza alla notifica PEC non consegnata al destinatario per casella piena può effettivamente disincentivare gli operatori dalla necessaria cura del proprio indirizzo PEC e degli specifici adempimenti connessi alla peculiarità del mezzo telematico ormai in via generalizzata imposto come modalità di interazione tra i soggetti tenuti a dotarsene, al contrario promuovendo comportamenti strumentali e improntati, in senso lato, almeno a grave negligenza e con sostanziale neutralizzazione o vanificazione dell'operatività dell'innovazione tecnologica introdotta, dall'altro occorre pure evidenziare che l'opposta opzione ermeneutica si fonda su una specifica caratteristica della fattispecie: ossia, quella della necessaria compresenza di un domicilio digitale della parte e di un domicilio elettivo fisico o tradizionale. Tuttavia, se in tale evenienza la configurabilità dell'onere di ripresa del procedimento notificatorio può comunque giustificarsi, in forza della perdurante rilevanza da attribuire ad una simile facoltà processuale del difensore della parte destinataria della notifica, tale opzione rivela però una risolvibile aporia, sul piano logico, ove elezione di domicilio fisico non vi sia stata: in tal caso, infatti, è affermato che nessuna altra condotta sia esigibile da parte del notificante.

Insomma, l'orientamento giunge al risultato di ritenere perfezionata la notifica non fondata né sulla conoscenza né sulla conoscibilità della notifica da parte del destinatario, giacché, la situazione di chi non riceve la notifica per casella piena non è equiparabile a quella del rifiuto di ricevere la consegna. Il che lascia più di un dubbio sulla compatibilità con l'art. 24 Cost. di un simile risultato interpretativo. Tuttavia, al medesimo risultato ermeneutico potrebbe giungersi anche per altra via, attraverso un ragionamento diverso e di più ampio respiro, fondato sui principi di autoresponsabilità e affidamento.

Quanto al primo, non può negarsi che l'art. 153, comma 2 c.p.c. fissi un chiaro principio, ovvero che la parte "incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa nei termini" e proprio in nome del principio di autoresponsabilità opta per un concetto assai rigoroso di causa "non imputabile" identificata in un "evento che presenti il carattere della assolutezza - e non già impossibilità relativa, né tantomeno una mera difficoltà - e che sia in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza in questione". Deve dunque trattarsi di un fatto ostativo che risulti oggettivamente estraneo alla volontà della parte.

Solo in tal modo potrebbe giungersi alla conclusione che, qualora la consegna del messaggio PEC non possa avere buon esito per "casella piena" del destinatario, questi dovrebbe imputare a se stesso la conseguenza dell'impossibilità della notificazione, salvo a dimostrare che l'evento sia dipeso da cause a lui non imputabili, quali ad es. le disfunzioni del sistema informatico: e ciò proprio in forma del principio di autoresponsabilità, se non pure dell'affidamento ingenerato nel soggetto notificante, specie se esercente una professione protetta, così come il destinatario."