Cass., Ord. Int. 14.03.2023, n. 7425

16.03.2023

Estinzione della società: Rimessione alle Sezioni Unite in merito alla condizione fissata dall'art.2495, comma 3, cod. civ.

"Questa Corte ha pure stabilito che la sussistenza di un residuo attivo di liquidazione non è fatto costitutivo della domanda proposta nei confronti dei soci quali legittimati a contraddire alla domanda proposta nei confronti della società, in quanto il creditore potrebbe avere interesse al mero accertamento del diritto e che l'eventuale insussistenza di attivo distribuito potrebbe incidere sulla esigibilità del credito in fase esecutiva. [...]

Le Sezioni Unite hanno, poi, ribadito, di recente, sia pure nell'ambito di un processo riguardante il regolamento di giurisdizione, la legittimità della pretesa azionata dall'Ufficio fiscale nei confronti dell'ex socio della società cancellata, specificando che questa Corte si è andata ormai consolidando nell'affermare che se i soci abbiano goduto, o no, di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione non è dirimente [...] ai fini dell'esclusione dell'interesse ad agire del Fisco creditore e che l'assenza nel bilancio di liquidazione della società estinta di ripartizioni agli ex soci non esclude l'interesse dell'Agenzia a procurarsi un titolo nei confronti dei soci, in considerazione della natura dinamica dell'interesse ad agire, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti. 

Un diverso orientamento afferma che è necessario provare sia la reale percezione delle somme, sia l'entità di tali somme e tale onere probatorio incombe sul creditore che intende agire contro i soci, secondo il normale riparto dell'onere della prova e in applicazione del principio che l'onere della prova incombe su chi pretende di far valere un diritto. Spetta, dunque, al creditore (che pretende) e non al debitore, l'onere della prova dell'azionata pretesa (art. 2697 cod. civ.) e grava sul creditore l'onere della prova circa la distribuzione dell'attivo sociale e la riscossione di una quota di esso in base al bilancio finale di liquidazione, trattandosi di elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato dal creditore nei confronti del socio. [...]

Un terzo orientamento, invece, assume che, nel caso di società di capitali, gli ex soci possono ritenersi subentrati dal lato passivo nel rapporto d'imposta solo se e nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione e che l'accertamento di tali circostanze costituisce presupposto della assunzione, in capo al socio, della qualità di successore e, correlativamente, della legittimazione ad causam ai fini della prosecuzione del processo ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ. e, come tale, in presenza di contestazione sul punto, va provata dal soggetto che si costituisce in giudizio l'insussistenza della legittimazione ad causam; in particolare, il soggetto che nel corso del giudizio si costituisce nella qualità di successore universale della società estinta ha l'onere di fornire, in presenza di contestazione sul punto, la prova della asserita qualità di socio, dimostrazione da ritenersi ammissibile anche, per la prima volta, nel giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ., in quanto per l'appunto diretta a comprovare, sotto il profilo detto, l'ammissibilità del ricorso. [...]

Appare evidente che le pronunce di questa Corte non hanno definitivamente chiarito la questione in esame (non pare sufficiente, infatti, che, al riguardo, si sia formato un indirizzo di maggioranza), che presenta, indubbiamente, ancora molti aspetti problematici e che lasciano residuare molte incertezze per le parti del giudizio, sia dal lato dell'Amministrazione finanziaria che vanta un credito nei confronti della società estinta, sia dal lato del socio succeduto alla società nelle posizioni che non sono state definite prima della sua cancellazione dal registro delle imprese. 17.1 Preme, fin da subito chiarire, che il presupposto di partenza, che sembra potersi ritenere certo, è che la questione non involge la problematica della legittimazione del socio con riferimento alla titolarità passiva nel rapporto tributario ai sensi dell'art. 2495 cod. civi, né concerne, ancor prima, la legittimazione processuale del socio stesso ex art. 110 cod. proc. civ..

 Ed invero, dopo le Sezioni Unite del 2013 è indiscusso che verificatasi l'estinzione della società, di persone o di capitali, in seguito alla cancellazione dal registro delle imprese, in ipotesi di rapporti giuridici ancora esistenti e facenti capo alla società estinta, si determina un fenomeno successorio in virtù del quale l'obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce ai soci. [...] 

Ciò posto, è necessario puntualizzare che l'art. 2495 cod. civ. stabilisce che la condizione che consente ai creditori sociali di fare valere i loro crediti, dopo la cancellazione della società, nei confronti dei soci, è che i soci abbiano riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione e qui sovviene, fin da subito, la giurisprudenza già citata che ha affermato che l'interesse dell'Amministrazione finanziaria a procurarsi un titolo nei confronti dei soci non è escluso dalla «possibilità» di sopravvenienze attive o anche dalla «possibile» esistenza di beni e diritti non contemplati nel bilancio, in considerazione della natura dinamica dell'interesse ad agire, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti e che è sempre ammissibile il ricorso nei confronti dei soci che sono destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata, ma non definiti all'esito della liquidazione, indipendentemente dalla circostanza che essi abbiano goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione.

Dunque, la circostanza che il socio succeduto abbia goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione, è stata ritenuta non dirimente ai fini dell'esclusione dell'interesse ad agire del fisco creditore, potendovi essere la possibilità di sopravvenienze attive, o anche semplicemente la possibile esistenza di beni e diritti non contemplati nel bilancio, per i quali sorge l'interesse dell'Amministrazione finanziaria a procurarsi un titolo nei confronti dei soci.

Lo stesso orientamento esclude, nel contempo, che la condizione di cui all'art. 2495 cod. civ. possa avere riflessi sul lato della legittimazione passiva dei soci, così come, invece, è stato affermato in altre pronunce questa Corte, che hanno affermato che i soci succeduti subentrano dal lato passivo nel rapporto d'imposta solo se e nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, di modo che l'accertamento di tale circostanza costituisce presupposto della assunzione, della qualità di successori e della legittimazione ad causam ai fini della prosecuzione del processo.

Si tratta di una conclusione che, come già precisato, non è stata ritenuta in linea con i principi affermati dalle Sezioni Unite del 2013 che individuano sempre nei soci coloro che sono destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata, ma non definiti all'esito della liquidazione."