Cass., Ord. 6.11.2023, n. 30768

09.11.2023

Lo svolgimento senza rilievi dell'attività di controllo e accertamento non equivale a riconoscimento implicito del credito esposto in dichiarazione.

"In ordine alla specifica questione del dies a quo della prescrizione decennale del credito d'imposta esposto nella dichiarazione dei redditi dal contribuente, questa Corte ha già avuto modo di precisare che: "In tema di imposte sui redditi, qualora il contribuente abbia evidenziato nella dichiarazione un credito d' imposta, non trova applicazione, ai fini del rimborso del relativo importo, il termine di decadenza previsto d e l D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 , art. 38, non occorrendo la presentazione di un'apposita istanza, in quanto l'Amministrazione, resa edotta con la dichiarazione dei conteggi effettuati dal contribuente, è posta in condizione di conoscere la pretesa creditoria.

La relativa azione è pertanto sottoposta all'ordinario termine di prescrizione decennale, sulla cui decorrenza non incide né il limite temporale stabilito per il controllo c.d. formale o cartolare delle dichiarazioni e la liquidazione delle somme dovute né il limite alla proponibilità della relativa eccezione, posto dalla L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 2, comma 58: la prima disposizione è volta infatti ad imporre un obbligo all'Amministrazione finanziaria, senza stabilire un limite all'esercizio dei diritti del contribuente, mentre la seconda contiene un mero " invito" rivolto agli uffici, non suscettibile di applicazione diretta da parte del giudice. [...]

E' corretto identificare con il giorno della dichiarazione dei redditi quello di decorso della prescrizione ai fini del diritto al rimborso del credito di imposta, poiché [...] il termine stabilito nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , art. 36-bis, entro il quale l'Amministrazione Finanziaria deve provvedere alla liquidazione dell' imposta, ha natura ordinatoria secondo l'interpretazione, avente efficacia retroattiva, che ne ha dato la L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 28, comma 1. Ne consegue che il credito esposto in dichiarazione non si consolida con lo spirare del predetto termine o perché l'Amministrazione abbia omesso di procedere ad accertamento e rettifica nel termine stabilito nel D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, così come il diritto al rimborso del contribuente non è sottoposto al termine di decadenza, contenuto nel D.P.R. 27 settembre n. 1973, n. 602, art. 38, ma esclusivamente all'ordinario termine di prescrizione decennale, ferma restando la facoltà dell'Ufficio di opporre eccezioni alla domanda di rimborso. [...]

Nello stesso senso, con specifico riferimento all' irrilevanza, rispetto al preteso effetto di consolidamento del credito per rimborso d' imposta esposto nella dichiarazione, della scadenza del termine decadenziale entro il quali l'Amministrazione può procedere ad accertamento, è a Questa concesso contestare il credito esposto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi anche qualora siano scaduti i termini per l'esercizio del suo potere di accertamento, senza che abbia adottato alcun provvedimento, atteso che tali termini decadenziali operano limitatamente al riscontro dei suoi crediti e non dei suoi debiti, in applicazione del principio "quae temporalia ad agendum, perpetua ad excepiendum". [...]

Nessuna disposizione fa divieto al soggetto, che ritenga di vantare un'eccedenza a credito, di far valere il proprio diritto negli ordinari termini di prescrizione e formulare istanza di rimborso, senza dover attendere lo spirare del termine fissato all'Amministrazione per l'accertamento; non sussiste, cioè, cioè, la necessità della preventiva scadenza dei termini entro cui l'Amministrazione deve esercitare i propri poteri di liquidazione, controllo formale o accertamento vero e proprio: termini di decadenza volti ad imporre un obbligo interno all'Amministrazione, ma non a porre un limite all'esercizio dei diritti del contribuente. [...]

In altri termini, lo svolgimento senza rilievi dell'attività di controllo e accertamento non equivale a riconoscimento implicito del credito esposto in dichiarazione, potendo questo essere contestato anche dopo la scadenza dei termini per tali attività, che è da ritenere non incidano sul decorso del termine di prescrizione del credito.

Può quindi ribadirsi, in continuità con il citato orientamento, il seguente principio di diritto: "In materia di imposte dirette, in tema di rimborso del credito d' imposta esposto in dichiarazione, i termini entro cui l'Amministrazione deve esercitare i propri poteri di liquidazione, controllo formale o accertamento, sono volti ad imporre un obbligo all'Amministrazione, ma non pongono un limite all'esercizio dei diritti del contribuente e dunque non incidono sul decorso del termine di prescrizione del credito di quest'ultimo".